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La Corte di appello di Venezia aveva sollevato questione sulla disciplina dei termini per l’azione di regresso dell’INAIL dopo un infortunio sul lavoro definito con sentenza di patteggiamento. La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per motivazione perplessa: il giudice rimettente, pur avendo un’interpretazione preferita, sollevava la questione per ottenere un avallo della Corte.
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro a causa di un terzo responsabile, l’INAIL — che ha pagato le prestazioni — può agire in regresso contro il responsabile civile. L’art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 distingue un termine di decadenza (tre anni, quando manca un accertamento penale del fatto) da un termine di prescrizione (tre anni, quando esiste una sentenza penale di condanna). Il problema riguardava la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., che formalmente equipara la sentenza a una condanna ma che non contiene un vero accertamento del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Venezia (con due distinte ordinanze, r.o. nn. 278 e 279 del 2001) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non regola espressamente il caso della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni (riunite). Il giudice rimettente forniva una motivazione “perplessa”: da un lato dubitava di equiparare il patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere, dall’altro escludeva che il patteggiamento potesse essere considerato sentenza di condanna, pur avendo in realtà una propria interpretazione preferita. In questo modo utilizzava il giudizio di costituzionalità per ottenere un avallo interpretativo dalla Corte, scopo estraneo a tale giudizio.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con motivazione perplessa, quando il giudice rimettente esprime chiaramente la propria interpretazione preferita della norma e solleva ugualmente la questione al solo fine di ottenere dalla Corte un avallo di quell’opzione interpretativa, utilizzando il giudizio incidentale per un fine ad esso estraneo.
Domande e risposte
Cosa è la “motivazione perplessa” in un’ordinanza di rimessione?
Si parla di motivazione perplessa quando il giudice rimettente argomenta in modo contraddittorio: esclude alcune soluzioni interpretative senza adottarne una, oppure — come nel caso di specie — dichiara di avere un’interpretazione preferita ma solleva comunque la questione di costituzionalità per ottenere un avallo. Ciò rende la questione inammissibile.
Qual è il termine per l’azione di regresso dell’INAIL dopo un infortunio sul lavoro?
In base all’art. 112, quinto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, se non esiste un accertamento penale del fatto si applica un termine triennale di decadenza; se esiste una sentenza penale di condanna si applica invece un termine triennale di prescrizione (interrompibile). La questione del patteggiamento non era espressamente disciplinata dalla norma.
Una sentenza di patteggiamento accerta il fatto reato?
Formalmente la sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una condanna (art. 445 c.p.p.), ma non contiene un vero e proprio accertamento del fatto reato come avviene nelle sentenze di condanna all’esito di un giudizio dibattimentale. Questa ambiguità era al centro della questione rimessa, sulla quale la Corte non si è pronunciata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato rispetto al diverso trattamento dei responsabili civili in base al tipo di sentenza penale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato per la posizione del responsabile civile
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