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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 2, del Testo unico immigrazione, che prevede l’espulsione obbligatoria del prefetto al verificarsi dei presupposti di legge, ribadendo che il principio di stretta legalità nella materia dell’immigrazione tutela anch’esso i diritti degli stranieri.
Di cosa si tratta
Diversi stranieri avevano proposto ricorso contro i decreti prefettizi di espulsione, sostenendo di trovarsi in situazioni (lavoro, alloggio, carichi familiari) che avrebbero legittimato la loro permanenza in Italia se fossero stati valutati discrezionalmente dall’autorità amministrativa. Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato la questione chiedendo che il prefetto potesse tener conto di tali circostanze prima di emettere il decreto di espulsione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), nella parte in cui non consente al prefetto di esercitare una valutazione discrezionale prima di disporre l’espulsione dello straniero che si trova nelle condizioni di legge. I parametri erano gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione. Il rimettente era il Tribunale di Vicenza (tre ordinanze).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha chiarito che quello che il rimettente chiama “automatismo espulsivo” è in realtà l’espressione del principio di stretta legalità che governa la materia dell’immigrazione, e che tale principio tutela anche gli stranieri contro possibili arbitri dell’autorità amministrativa. Ha poi rilevato che le esigenze umanitarie sono già considerate nell’art. 19 del T.U. immigrazione (divieto di espulsione), senza necessità di attribuire al prefetto una discrezionalità aggiuntiva.
Il principio
Il principio di stretta legalità nella disciplina dell’immigrazione, che vincola l’autorità amministrativa all’osservanza di prescrizioni legislative tassative, costituisce esso stesso presidio dei diritti degli stranieri e non è in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza. Le esigenze di tutela umanitaria trovano risposta nei divieti di espulsione espressamente previsti dalla legge.
Domande e risposte
Quando il prefetto può emettere un decreto di espulsione?
L’art. 13, comma 2, del T.U. immigrazione prevede l’espulsione prefettizia obbligatoria nelle seguenti ipotesi: straniero entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno nei termini o che si sia trattenuto in Italia senza titolo valido; straniero pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Cosa prevede l’art. 19 del T.U. immigrazione sul divieto di espulsione?
L’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 vieta l’espulsione in vari casi: minori, stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o coniuge italiano, stranieri in condizioni di salute gravi, donne in stato di gravidanza, persone che rischierebbero persecuzione nel Paese di destinazione. Queste ipotesi rispondono già alle esigenze umanitarie che il rimettente voleva affidare alla discrezionalità prefettizia.
La Corte aveva già deciso questioni analoghe?
Sì. La sentenza n. 353 del 1997 aveva già affermato che il principio di stretta legalità nella materia dell’immigrazione è necessario per assicurare un ordinato flusso migratorio e non è in contrasto con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e doveri di solidarietà, parametro evocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro della questione per l’espulsione del lavoratore straniero
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