Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché riesaminassero la rilevanza delle questioni sull’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 in materia di occupazione acquisitiva, alla luce della sopravvenuta legge n. 205/2000. I rimettenti non avevano esplorato l’ipotesi che la nuova legge potesse applicarsi anche ai giudizi in corso.
Di cosa si tratta
L’istituto dell’occupazione acquisitiva (o espropriazione indiretta) si verifica quando la pubblica amministrazione occupa un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente, e il privato può agire solo per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trapani e il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi dubitavano che l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, devolvendo queste controversie al giudice amministrativo, violasse la delega legislativa (art. 76 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze di rimessione sollevavano la questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998, nel testo originario, avesse ecceduto i limiti della delega legislativa conferita dall’art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59/1997.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza. I giudici non avevano considerato la possibilità che la legge n. 205/2000, sostituendo il testo dell’art. 34, avesse introdotto una norma di rango formalmente legislativo applicabile anche ai giudizi già instaurati, il che avrebbe modificato radicalmente la questione.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare tutte le possibili interpretazioni della normativa sopravvenuta che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione stessa, inclusa l’ipotesi che la nuova legge disciplini anche i giudizi in corso.
Domande e risposte
Che cosa è l’occupazione acquisitiva?
Si tratta di un istituto di elaborazione giurisprudenziale per cui, quando la pubblica amministrazione occupa un fondo privato e lo trasforma in modo irreversibile, il diritto di proprietà si estingue e il privato ha diritto solo al risarcimento del danno, calcolato sul valore venale del bene.
Perché la legge n. 205/2000 era rilevante per la questione?
Perché aveva riscritto l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 trasformandolo da legge in senso materiale (decreto legislativo) a legge in senso formale. Il vizio di eccesso di delega non poteva quindi essere contestato al nuovo testo, che aveva natura legislativa piena.
Qual è stato il destino di questa questione?
La Corte costituzionale, con sentenza n. 204/2004, ha poi dichiarato parzialmente illegittima la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella parte che si estendeva ai “comportamenti” non riconducibili a provvedimenti, delineando i limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa al Governo
- Art. 24 della Costituzione — Tutela giurisdizionale e diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.