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La questione è manifestamente infondata. La Corte aveva già deciso con la sentenza n. 105 del 2001 che una corretta interpretazione del Testo unico sull’immigrazione impone al giudice della convalida di verificare anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede che lo straniero destinatario di un decreto di espulsione possa essere accompagnato coattivamente alla frontiera dalla forza pubblica, e che, se non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, venga trattenuto in un Centro di permanenza temporanea (CPT) con convalida del giudice. Il Tribunale di Milano contestava che questo sistema non garantisse un controllo giurisdizionale preventivo sull’accompagnamento coatto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano (con 13 ordinanze) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione nei confronti degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedevano che l’accompagnamento coatto alla frontiera fosse disposto dall’autorità giudiziaria o convalidato entro 96 ore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 105 del 2001, che aveva chiarito come una lettura costituzionalmente orientata delle norme consentisse già al giudice della convalida del trattenimento di verificare anche la legittimità dell’espulsione con accompagnamento, garantendo così la riserva di giurisdizione imposta dall’art. 13 Cost.
Il principio
Il giudice della convalida del trattenimento dello straniero nei CPT deve verificare non solo i presupposti del trattenimento ma anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento coatto, così assicurando la garanzia giurisdizionale imposta dall’art. 13 della Costituzione per ogni restrizione della libertà personale.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 13 della Costituzione in materia di libertà personale?
L’art. 13 Cost. prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione: le limitazioni della libertà personale devono essere previste dalla legge e disposte dall’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza può intervenire l’autorità di pubblica sicurezza, con convalida giudiziaria entro 96 ore.
Cosa sono i Centri di permanenza temporanea (CPT)?
Erano strutture di trattenimento amministrativo per stranieri destinatari di provvedimento di espulsione non immediatamente eseguibile. Oggi denominati Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), sono disciplinati dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.
La sentenza n. 105 del 2001 ha risolto definitivamente la questione?
Sì, per i profili sollevati in questa ordinanza. La Corte ha ritenuto che quella sentenza avesse già chiarito l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme, e che i rimettenti non adducèssero profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di giurisdizione, parametro principale della questione
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, evocato in relazione alla libertà dello straniero
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, citato tra i parametri
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