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Le questioni sono manifestamente inammissibili. Il Tribunale militare di Torino contestava la norma del codice di procedura penale che consente la sostituzione del giudice ricusato o astenutosi mediante applicazione o supplenza esterna, ritenendola incompatibile con il principio del giudice naturale, ma la questione era mal formulata.
Di cosa si tratta
Quando un giudice si astiene o viene ricusato, l’art. 43 c.p.p. prevede la sua sostituzione con un altro magistrato. La Corte di cassazione ha interpretato questa norma nel senso di ammettere la supplenza “esterna” (magistrato proveniente da altro ufficio giudiziario, anche assegnato per quel solo procedimento) come alternativa alla rimessione del processo ad altro tribunale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione, sostenendo che la supplenza esterna per un singolo procedimento creasse di fatto un “giudice per il caso concreto”, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. La questione riguardava due diversi procedimenti penali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato il nesso causale tra l’eventuale accoglimento della questione e la decisione dei giudizi pendenti.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve soddisfare requisiti formali e sostanziali di ammissibilità: il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia la rilevanza (incidenza sul giudizio a quo) sia la non manifesta infondatezza. Carenze su questi profili determinano l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa si intende per “giudice naturale precostituito per legge”?
L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che la competenza del giudice deve essere determinata da norme generali e astratte, previste prima del fatto, e non su base individuale per il singolo caso.
Qual è la differenza tra supplenza interna ed esterna?
La supplenza interna avviene all’interno dello stesso ufficio giudiziario, attraverso magistrati già assegnati. La supplenza esterna comporta l’assegnazione di un magistrato proveniente da altro ufficio. Secondo la Cassazione, quest’ultima è ammissibile purché avvenga secondo criteri predeterminati.
L’ordinamento giudiziario militare prevede il giudice monocratico?
No, secondo il rimettente, a differenza dell’ordinamento giudiziario ordinario (riformato dal d.lgs. n. 51 del 1998). Questo rendeva particolarmente problematica, nell’ottica del Tribunale militare, la costruzione di soluzioni alternative alla rimessione del processo.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, parametro principale
- Art. 101 della Costituzione — soggezione dei giudici soltanto alla legge
- Art. 108 della Costituzione — ordinamento giudiziario, evocato con riguardo all’ordinamento militare
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