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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034/1984 (Fondo di previdenza Ministero delle finanze): si tratta di un atto di natura regolamentare, inidoneo a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Il d.P.R. n. 1034/1984, approvato dal Consiglio dei ministri con regolamento, disciplina l’erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. L’art. 6, ultimo comma, prevede che le anticipazioni dell’indennità di fine rapporto siano detratte dall’importo finale maggiorate degli interessi legali. Un dipendente lamentava che ciò comportasse un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori privati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma (r.o. 591/2001) impugnava l’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034/1984 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sostenendo che la maggiorazione degli interessi sulle anticipazioni del TFR creasse un trattamento irragionevolmente più sfavorevole per i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il d.P.R. n. 1034/1984 ha natura regolamentare, non legislativa: non è un atto avente forza di legge e pertanto non può essere oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. La Corte richiama la sentenza n. 427/2000 e le ordinanze n. 328/2000 e n. 430/1999. Aggiunge che l’ordinanza manca anche di una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale può avere ad oggetto solo atti aventi forza di legge (leggi formali, decreti legislativi, decreti-legge, norme equiparate): i regolamenti governativi, pur se approvati con d.P.R., ne sono esclusi perché sprovvisti di forza di legge.

Domande e risposte

Come si impugna un regolamento governativo ritenuto illegittimo?

Il giudice ordinario può disapplicarlo se contrario alla legge; il TAR può annullarlo in sede di giurisdizione amministrativa; non è invece impugnabile davanti alla Corte costituzionale in via incidentale.

Le anticipazioni del TFR nel pubblico impiego sono soggette a maggiorazioni di interessi?

In base alla normativa allora vigente (d.P.R. n. 1034/1984) sì, a differenza del lavoro privato dove l’art. 2120 c.c. non prevede tale maggiorazione. La questione di merito non è stata esaminata dalla Corte per il vizio processuale.

Cosa si intende per “atto avente forza di legge”?

Un atto del Governo dotato di efficacia normativa pari o superiore alla legge formale: decreti legislativi (art. 76 Cost.), decreti-legge (art. 77 Cost.) e atti equiparati dalla Costituzione. I regolamenti ex art. 17 della legge n. 400/1988 non hanno forza di legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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