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La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per sopravvenute modifiche normative. Il TAR Veneto aveva contestato la legge regionale che delegava alle Province l’individuazione dei Comuni a economia turistica per le deroghe agli orari di vendita, ma nel frattempo il quadro normativo nazionale è mutato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 62 del 1999 dettava i criteri per riconoscere i Comuni a prevalente economia turistica e le città d’arte, ai fini delle deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali previste dal d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio). Le Province erano delegate a compiere queste valutazioni applicando criteri fissati dalla legge regionale, tra cui il numero di posti-letto alberghieri ed extra-alberghieri e la collocazione in zona montana, litoranea o lacuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la materia del commercio non rientrerebbe nella potestà legislativa concorrente delle Regioni e che i criteri di individuazione dei Comuni fossero irragionevoli (preclusione basata su requisiti non coerenti con la finalità turistica) e lesivi del principio di buon andamento, in quanto escludevano Comuni che in passato godevano di analoga qualifica.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto per consentirgli di valutare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto dopo l’ordinanza di rimessione.
Il principio
Quando intervengono modifiche normative successive all’ordinanza di rimessione che incidono sulla disciplina oggetto della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione nel nuovo contesto normativo.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché nel periodo tra l’ordinanza di rimessione e la decisione è intervenuto un mutamento del quadro normativo che potrebbe avere eliminato il presupposto della questione. In questi casi la Corte restituisce gli atti al giudice per una rivalutazione.
Cosa contestava il TAR sulla legge regionale veneta?
Il TAR contestava sia la competenza legislativa della Regione in materia di orari commerciali (materia che, all’epoca, non rientrava tra quelle di potestà concorrente), sia l’irragionevolezza dei criteri adottati, che escludevano Comuni di pianura storicamente riconosciuti come a economia turistica.
Qual era la norma nazionale rilevante?
L’art. 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio), che affidava alle Regioni l’individuazione dei Comuni e dei periodi per le deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa Stato-Regioni, parametro principale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, evocato per i criteri irragionevoli di selezione dei Comuni
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato per la coerenza dei criteri
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