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La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. La questione sulla legge regionale umbra che vieta i cartelloni pubblicitari sulle strade era parametrata sugli artt. 117 e 118 Cost., ma nel frattempo la legge cost. n. 3/2001 ha totalmente riscritto queste norme, imponendo un riesame dell’intera questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Umbria del 1983 (piano urbanistico territoriale) vietava il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di quelle esistenti per l’installazione di cartelloni pubblicitari sulle principali strade regionali. Alcune società di pubblicità avevano impugnato i provvedimenti che negavano il rinnovo delle autorizzazioni; il Consiglio di Stato dubitava che la norma regionale invadesse la competenza statale in materia di tutela paesaggistica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 ultimo comma delle norme di attuazione della legge regionale umbra n. 52/1983, sostenendo che la materia della tutela paesaggistica rientri nella competenza esclusiva dello Stato e che il divieto di cartelloni pubblicitari comprimesse irragionevolmente la libertà di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte non esamina il merito e ordina la restituzione degli atti al giudice remittente. La legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 9 novembre 2001, ha totalmente riscritto gli artt. 117 e 118 Cost. — i parametri principali della questione —, modificando l’intero sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il Consiglio di Stato deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale interviene una modifica delle norme costituzionali assunte come parametro, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice remittente affinché riesamini i termini della questione. La riforma organica del titolo V della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3/2001 ha avuto questo effetto sistematico su tutti i giudizi pendenti che invocavano gli artt. 117 e 118 Cost. nel loro testo previgente.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la legge cost. n. 3/2001 sul riparto di competenze Stato-Regioni?
La riforma del titolo V ha rovesciato la logica precedente: anziché elencare le materie regionali (con tutto il resto riservato allo Stato), il nuovo art. 117 Cost. elenca le materie di esclusiva competenza statale e quelle concorrenti, attribuendo alle Regioni competenza legislativa residuale su tutto il resto. Questo ha profondamente modificato i confini tra competenza legislativa statale e regionale in materia urbanistica e paesaggistica.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il Consiglio di Stato deve riesaminare se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e se i parametri invocati (ora nella nuova formulazione degli artt. 117 e 118 Cost.) consentano ancora la stessa censura. Può confermare la questione, riformularla o rinunciare a sollevarla se ritiene che la questione sia risolta dalla nuova disciplina costituzionale.
Anche il parametro dell’art. 41 Cost. era interessato dalla riforma?
No, l’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) non è stato modificato dalla legge cost. n. 3/2001. La restituzione degli atti è disposta per i parametri principali (artt. 117 e 118 Cost.), ma il riesame complessivo della questione investe tutti i profili, incluso quello relativo all’art. 41 Cost., nella misura in cui è inscindibilmente connesso agli altri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto competenze legislative, parametro riformato
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative, parametro riformato
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro invocato
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