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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Due tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del testo unico sull’Avvocatura dello Stato e dell’art. 444 c.p.c. (conciliazione in sede giudiziale), contestando la compatibilità con il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e il diritto al lavoro delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio dell’INPS e degli enti previdenziali pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Castrovillari e Tribunale di Chieti.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: le norme che affidano la difesa in giudizio degli enti previdenziali all’Avvocatura dello Stato rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

Il principio

La scelta del legislatore di affidare la rappresentanza in giudizio degli enti previdenziali pubblici all’Avvocatura dello Stato non viola i principi di uguaglianza, diritto di difesa e tutela previdenziale.

Domande e risposte

Qual è la funzione dell’Avvocatura dello Stato?

L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni dello Stato e, per legge, alcuni enti pubblici (come l’INPS), senza compenso aggiuntivo a carico degli enti.

Perché i tribunali contestavano le norme impugnate?

I giudici rimettenti ritenevano che affidare obbligatoriamente la difesa dell’INPS all’Avvocatura dello Stato potesse creare disparità rispetto a enti analoghi difesi da avvocati privati e limitare l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

Cosa significa ‘riunione dei giudizi’ davanti alla Corte Costituzionale?

Quando più ordinanze di rimessione pongono questioni identiche o strettamente connesse, la Corte le tratta in un unico procedimento per ragioni di economia processuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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