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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 63 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti), recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Francavilla Fontana aveva sollevato, con due ordinanze del 24 ottobre 2000, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 479/1999 (cosiddetta legge Carotti), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, contestando i criteri di distribuzione della competenza tra tribunale monocratico e giudice di pace.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti), recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 25 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Giudice di pace di Francavilla Fontana.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni: le scelte legislative in materia di competenza penale rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il principio del giudice naturale né il diritto di difesa, né il principio di uguaglianza.

Il principio

La distribuzione legislativa della competenza tra tribunale monocratico e giudice di pace in materia penale rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta di per sé con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge Carotti (n. 479/1999)?

La legge ha introdotto significative modifiche alla competenza del tribunale in composizione monocratica in materia penale e al procedimento davanti al giudice di pace, ridisegnando le competenze per tipologia di reato.

Perché la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate?

Le scelte del legislatore sulla distribuzione della competenza penale sono frutto di valutazioni discrezionali che non violano il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., né il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Cosa significa ‘manifesta infondatezza’?

La questione è priva di fondamento in modo evidente, senza necessità di una trattazione approfondita nel merito: la norma impugnata è compatibile con la Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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