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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti di Trento sulla riduzione della pensione di anzianità. Il rimettente non ha considerato che, dopo l’annullamento dell’atto di nomina a primario, il rapporto di lavoro diventa «di fatto» ex art. 2126 c.c., circostanza che trasforma radicalmente il thema decidendum.

Di cosa si tratta

La legge n. 537/1993 prevede una riduzione percentuale del trattamento di pensione di anzianità per chi va in pensione prima dei trentacinque anni di contribuzione. Un ex primario ospedaliero, il cui atto di nomina era stato annullato con sentenza definitiva, si era trovato costretto ad andare in pensione anticipatamente e si era visto applicare la riduzione, pur non avendo scelto volontariamente il pensionamento anticipato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione per il Trentino-Alto Adige sede di Trento, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 commi 16 e 18 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui applica la riduzione del trattamento pensionistico anche al personale collocato involontariamente a riposo per motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 comma 32 della legge n. 335/1995.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha omesso di considerare che — a seguito dell’annullamento dell’atto di nomina — la controversia riguarda un rapporto di fatto ex art. 2126 c.c., non un normale rapporto di lavoro. Il presupposto per la pronuncia additiva richiesta era quindi assente, e il giudice a quo non ha motivato su questo profilo preliminare.

Il principio

Il giudice a quo deve verificare — prima di sollevare questione di legittimità costituzionale — tutti i presupposti di rilevanza, incluse le qualificazioni giuridiche del rapporto dedotto nel giudizio principale. L’omissione della motivazione su un presupposto preliminare determinante (nella specie: natura del rapporto di lavoro a seguito dell’annullamento della nomina) si risolve in manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cos’è il rapporto di lavoro di fatto ex art. 2126 c.c.?

L’art. 2126 c.c. stabilisce che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Il rapporto di fatto tutela il lavoratore che ha prestato la propria opera anche in forza di un atto invalido, ed è applicato pacificamente anche al pubblico impiego.

Perché l’annullamento della nomina incide sulla qualificazione del pensionamento?

Se l’atto di nomina a primario è stato annullato dal giudice amministrativo, il rapporto di servizio non era valido ab origine. Il pensionamento conseguente non è la cessazione di un rapporto validamente instaurato, ma la liquidazione di un rapporto di fatto. La disciplina pensionistica applicabile e i presupposti per una pronuncia additiva potrebbero essere differenti.

Quale sarebbe il regime applicabile a un rapporto di fatto?

La Corte non risponde a questa domanda, limitandosi a rilevare che il rimettente aveva omesso di esaminarla. In linea generale, i diritti maturati nel rapporto di fatto sono comunque tutelati dall’art. 2126 c.c., ma la determinazione del trattamento pensionistico in questo contesto atipico richiede un’analisi specifica che il rimettente avrebbe dovuto svolgere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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