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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 62 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 2 del d.P.R. n. 643/1972 (INVIM), 4 comma 17 della legge n. 421/1992, 17 del d.lgs. n. 504/1992 e 11 comma 3 del d.l. n. 79/1997 in materia di esenzioni fiscali su immobili pubblici. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

La questione riguardava le disposizioni sull’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM) e le norme in materia di finanza degli enti territoriali, in relazione a esenzioni o agevolazioni fiscali per immobili di enti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 2 del d.P.R. n. 643/1972 (INVIM), 4 comma 17 della legge n. 421/1992, 17 del d.lgs. n. 504/1992 e 11 comma 3 del d.l. n. 79/1997 in materia di esenzioni fiscali su immobili pubblici. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 53 della Costituzione. La questione è stata promossa da: giudice a quo (commissione tributaria).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e per mancata descrizione adeguata della fattispecie concreta sottoposta al giudice rimettente.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale in materia tributaria devono essere adeguatamente motivate quanto alla rilevanza nel giudizio a quo: la mancanza di descrizione precisa della fattispecie concreta ne determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cos’è l’INVIM?

L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM) era un tributo che colpiva il guadagno realizzato nella vendita di immobili. È stata soppressa a partire dal 2002.

Per quale ragione la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il giudice rimettente non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie concreta né motivato sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità per le parti del giudizio?

Il giudizio principale riprende senza che la norma impugnata sia stata valutata nel merito; le parti devono proseguire il contenzioso applicando la disposizione contestata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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