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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva chiesto di estendere il divieto di intermediazione di manodopera (l. n. 1369/1960) alla Pubblica Amministrazione, ma l’Amministrazione non era parte del giudizio a quo e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società privata, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge n. 1369/1960, nella parte in cui esclude la Pubblica Amministrazione dal divieto di intermediazione e dalla presunzione di titolarità del rapporto di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è l’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro). I parametri invocati sono gli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente fondava la rilevanza sull’argomento che solo attribuendo la titolarità del rapporto all’Amministrazione si sarebbero potuti assolvere i privati convenuti; tuttavia l’Amministrazione non era parte del giudizio e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. L’eventuale accoglimento della questione non avrebbe quindi potuto incidere sul giudizio principale.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la risposta della Corte possa effettivamente incidere sul giudizio a quo. Se il soggetto che beneficerebbe dell’eventuale declaratoria di incostituzionalità non è parte nel giudizio, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cos’è il divieto di intermediazione di manodopera previsto dalla legge n. 1369/1960?
La legge n. 1369/1960 vietava l’interposizione di manodopera, ossia l’utilizzo di lavoratori formalmente dipendenti da un appaltatore ma di fatto inseriti nell’organizzazione del committente. In caso di violazione, il lavoratore era considerato dipendente del committente.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?
Il rimettente sosteneva che la norma fosse incostituzionale perché escludeva la PA dal divieto, ma nel giudizio principale l’Amministrazione non era stata convenuta. Una declaratoria di incostituzionalità non avrebbe quindi potuto cambiare l’esito del giudizio: mancava la rilevanza.
La legge n. 1369/1960 è ancora in vigore?
No: la legge n. 1369/1960 è stata abrogata dal d.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto una nuova disciplina della somministrazione di lavoro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra datori di lavoro privati e PA
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato per la speciale esenzione riconosciuta alla PA
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