Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 402 c.p. (vilipendio della religione dello Stato), sollevata dalla Cassazione in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., perché quella stessa norma era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 508 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
L’art. 402 del codice penale puniva il «vilipendio della religione dello Stato», ossia la religione cattolica, con pene più severe rispetto alle offese alle altre confessioni religiose. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità di questa norma nel 2000, ritenendola incompatibile con i principi di uguaglianza e di parità delle confessioni religiose.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2000, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di uguaglianza e di parità tra le confessioni religiose.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per una ragione sopravvenuta: la sentenza n. 508 del 2000 — pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della trattazione — aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 402 c.p. per violazione degli artt. 3 e 8 Cost. La norma denunciata non esiste più nell’ordinamento.
Il principio
Quando la norma censurata viene dichiarata incostituzionale da una pronuncia sopravvenuta nel corso del giudizio, la questione di legittimità costituzionale perde oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 402 del codice penale?
Puniva con la reclusione da uno a tre anni chiunque «vilipende» la religione dello Stato (la religione cattolica). La norma era considerata una sopravvivenza del Concordato lateranense e della concezione dello Stato confessionale, incompatibile con una Repubblica laica.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che «non fondata»?
Perché mancava l’oggetto del giudizio: la norma era già stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza n. 508/2000. Non aveva senso esaminare nel merito la legittimità di una disposizione che non era più vigente.
Cosa prevedono gli artt. 3 e 8 della Costituzione in materia religiosa?
L’art. 3 garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione; l’art. 8 stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Insieme fondano il principio di laicità e di parità tra le religioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza senza distinzione di religione
- Art. 8 della Costituzione — Libertà e uguaglianza delle confessioni religiose
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.