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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che disciplinano la citazione diretta a giudizio e il decreto penale di condanna. Il quesito alternativo e l’assenza di un’adeguata motivazione sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica dubitava della legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale che disciplinano la citazione diretta a giudizio (art. 556) e il decreto penale di condanna (artt. 448 e 464 c.p.p.), in quanto le due discipline avrebbero trattato diversamente situazioni analoghe, determinando una disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, c.p.p., nonché dell’art. 464 c.p.p. in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, c.p.p., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il quesito è formulato in forma alternativa, il che ne determina l’inammissibilità perché impedisce alla Corte di individuare con certezza quale norma sia oggetto del giudizio. Anche la motivazione sulla rilevanza è insufficiente.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata in forma alternativa, poiché la Corte non può individuare con precisione la norma oggetto del giudizio né valutare la rilevanza della questione nel procedimento a quo.
Domande e risposte
Cosa si intende per citazione diretta a giudizio in materia penale?
La citazione diretta è il rito semplificato attraverso cui il pubblico ministero porta il caso davanti al giudice monocratico senza udienza preliminare, per reati di minore gravità (art. 550 c.p.p.). Il decreto penale di condanna è invece un provvedimento del GIP emesso su richiesta del P.M. senza contraddittorio.
Perché un quesito alternativo rende inammissibile la questione?
Perché la Corte costituzionale deve sapere esattamente quale norma è impugnata per verificarne la rilevanza nel giudizio e per decidere nel merito. Un quesito che indica in modo equivalente più norme come possibili oggetti dell’impugnazione non soddisfa questo requisito.
Cosa è la rilevanza in un giudizio di costituzionalità?
La rilevanza è il nesso tra la questione di costituzionalità e il giudizio in corso: la questione è rilevante se la norma impugnata deve essere applicata dal giudice per decidere il caso concreto, e se l’eventuale declaratoria di incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nel trattamento processuale penale
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