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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 180, secondo comma, c.p.c. relativa all’obbligo di notifica del verbale al convenuto contumace. La questione è divenuta priva di oggetto dopo l’abrogazione della norma impugnata da parte della l. 353/1990.
Di cosa si tratta
L’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo allora vigente) disciplinava la prima udienza di trattazione. Il Tribunale di Milano si chiedeva se fosse costituzionalmente legittimo che il giudice fissasse all’attore un termine perentorio per proporre eccezioni anche quando il convenuto era contumace, senza onere per l’attore di notificare il verbale al contumace.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna un termine perentorio per proporre eccezioni e fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha considerato che la norma impugnata era già stata abrogata e sostituita dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, onde la questione difettava di oggetto nel testo applicabile al giudizio a quo.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata su una norma processuale non più vigente nel testo impugnato, quando il giudice rimettente non ha motivato circa l’applicabilità ratione temporis di tale testo al procedimento pendente.
Domande e risposte
Cosa stabiliva l’art. 180, secondo comma, c.p.c. prima della riforma del 1990?
Nel testo precedente alla riforma del 1990 la norma prevedeva la convocazione delle parti per la prima udienza di trattazione, con assegnazione di termini perentori per le eccezioni. La legge 353/1990 ha profondamente modificato questa disciplina.
Cosa si intende per convenuto contumace?
Il convenuto contumace è colui che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. In tal caso il processo prosegue in sua assenza, ma alcune garanzie processuali continuano ad applicarsi anche nei suoi confronti.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il rimettente aveva citato e impugnato il testo dell’art. 180, secondo comma, c.p.c. ormai abrogato, senza verificare quale fosse la versione applicabile al giudizio in corso. La Corte non può pronunciarsi su una norma che non è applicabile nel giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa del convenuto contumace
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