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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 (accertamenti bancari redditi) e manifestamente infondata quella sull’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 (accertamenti bancari IVA), entrambe in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. Il potere di utilizzare i dati bancari in sede tributaria non comprime il diritto di difesa del contribuente.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale di Ancona aveva dubitato della legittimità delle norme che consentono all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali (tramite la «rilevazione a norma dell’art. 63, primo comma» del d.P.R. IVA o dell’art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973) per fondare accertamenti tributari, sostenendo che il contribuente non potrebbe difendersi adeguatamente perché non aveva partecipato al procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Quattro ordinanze della Commissione tributaria regionale di Ancona sollevavano questione di legittimità dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui consentono di utilizzare in sede tributaria le risultanze bancarie acquisite in ambito penale.
La decisione della Corte
La questione relativa all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è dichiarata manifestamente inammissibile perché il rimettente aveva indicato erroneamente il n. 1 invece del n. 2 del comma 1 (erronea individuazione della norma censurata). La questione relativa all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 è dichiarata manifestamente infondata: il contribuente può contestare in sede tributaria la rilevanza e la correttezza dei dati bancari, sicché il diritto di difesa non risulta compresso.
Il principio
L’utilizzo in sede tributaria dei dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali non viola il diritto di difesa del contribuente (art. 24, secondo comma, Cost.), il quale può contestare tali risultanze nel corso del procedimento di accertamento tributario.
Domande e risposte
Cosa sono le «risultanze bancarie» in materia tributaria?
Sono i dati relativi ai movimenti dei conti correnti e agli altri rapporti bancari del contribuente, che l’Amministrazione finanziaria può acquisire direttamente o tramite la polizia tributaria. La legge consente di usare questi dati per ricostruire il reddito o il volume d’affari IVA del contribuente.
Perché la questione sull’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente aveva citato il «numero 1» invece del «numero 2» del primo comma, incorrendo in un errore materiale che rendeva impossibile identificare la norma effettivamente censurata.
Il contribuente può opporsi all’utilizzo dei dati bancari nel processo tributario?
Sì. Può eccepirne l’irrilevanza, contestarne la correttezza o dimostrare che i movimenti bancari non corrispondono a ricavi non dichiarati. La Corte ha ritenuto che questi strumenti di difesa siano sufficienti a garantire il rispetto dell’art. 24 Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e di difendersi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.