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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 6, della legge n. 431/1998 in materia di locazioni abitative, poiché quella norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 482/2000, precedente all’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
L’art. 6, comma 6, della legge n. 431/1998 stabiliva che il conduttore che rimaneva nell’immobile dopo la scadenza del contratto doveva pagare il canone maggiorato del 20%, e che questo pagamento lo esonerava dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’art. 1591 c.c. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione ritenendo violati gli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I parametri invocati erano gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (tutela giurisdizionale) e 42, secondo comma (proprietà), della Costituzione. Il giudice rimettente era il Tribunale di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: con la sentenza n. 482 del 2000, emanata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della decisione in esame, la stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella norma. La sopravvenuta caducazione della disposizione impugnata rendeva la questione priva di oggetto.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando la norma oggetto di impugnazione è già stata dichiarata incostituzionale con precedente sentenza della Corte.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma sull’esonero dal risarcimento del maggior danno?
Il conduttore moroso che pagasse il canone maggiorato del 20% era esonerato per legge dal risarcire qualsiasi danno ulteriore al locatore, indipendentemente dall’entità del pregiudizio effettivo.
Perché la questione era diventata inammissibile?
Perché la Corte, con la sentenza n. 482/2000, aveva già eliminato dall’ordinamento la norma impugnata, rendendo superfluo un nuovo esame.
Cosa è l’art. 1591 del codice civile?
Disciplina il risarcimento del danno in caso di ritardata restituzione del bene locato: il locatario è tenuto a corrispondere il corrispettivo pattuito e, in caso di colpa, a risarcire il maggior danno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza: irragionevole predeterminazione forfettaria del danno
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata e funzione sociale
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