Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione sull’art. 647 c.p.c., che stabilisce l’esecutorietà del decreto ingiuntivo quando l’opponente non si costituisce nei termini. La norma non viola il diritto di difesa anche nei casi in cui la mancata costituzione dipenda da forza maggiore.

Di cosa si tratta

L’art. 647 c.p.c. dispone che, se l’opponente a un decreto ingiuntivo non si costituisce nei termini, il giudice dichiara l’esecutorietà del decreto e l’opposizione non può più proseguire. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato la questione in un caso in cui l’ufficio notifiche aveva restituito l’atto in ritardo per “disguidi d’ufficio”, impedendo all’opponente di costituirsi in tempo.

La questione di legittimità costituzionale

Le norme impugnate erano l’art. 647, primo e secondo comma, c.p.c. I giudici rimettenti erano: il Tribunale di Napoli (riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.) e il Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano (riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 647, primo e secondo comma, perché il rimettente non aveva valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma; 2) non fondata la questione del Tribunale di Ancona sull’art. 647, secondo comma, ritenendo che la norma non violi il diritto di difesa poiché l’opponente che non si costituisce in tempo per cause a lui non imputabili può comunque azionare altri rimedi processuali.

Il principio

L’art. 647 c.p.c. non viola il diritto di difesa: il legislatore può prevedere preclusioni processuali a presidio della certezza giuridica, purché l’ordinamento offra rimedi alternativi per le situazioni di forza maggiore.

Domande e risposte

Cosa succede se l’opponente non si costituisce nel termine?

Il giudice dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo e l’opposizione non può essere proseguita, ai sensi dell’art. 647, primo comma, c.p.c.

La forza maggiore consente la costituzione tardiva?

Secondo la Corte, la norma non viola la Costituzione anche in questi casi, poiché esistono altri rimedi processuali; tuttavia la questione dell’interpretazione costituzionalmente orientata era stata esaminata in precedenti pronunce (sent. n. 120/1976).

Quando una questione di legittimità è “manifestamente inammissibile”?

Quando il giudice rimettente non ha previamente verificato la possibilità di un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, o quando la questione è irrilevante ai fini del giudizio a quo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.