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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 22 della legge n. 689/1981, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione. La questione era stata sollevata in modo astratto e ipotetico.
Di cosa si tratta
Un automobilista residente a Bergamo era stato multato per eccesso di velocità a Orbetello (GR). Per opporsi alla sanzione e al successivo provvedimento prefettizio di sospensione della patente, aveva dovuto presentarsi personalmente al giudice di pace di Orbetello, sostenendo costi significativi di viaggio. Il giudice di pace aveva sollevato la questione sulla competenza territoriale dell’art. 22, l. n. 689/1981, invocando gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo della commessa violazione. I parametri erano gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, Cost. Giudice rimettente: il Giudice di pace di Orbetello.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente l’aveva sollevata in via del tutto astratta e ipotetica, senza verificare la rilevanza nel caso concreto. In realtà, l’opponente aveva già tempestivamente presentato il ricorso e si era presentato all’udienza difendendosi, sicché il problema della distanza non aveva in concreto pregiudicato il suo diritto di difesa.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se sollevata in modo astratto, senza una rigorosa verifica della rilevanza della questione nel giudizio specifico.
Domande e risposte
Qual è la regola di competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative?
L’art. 22, legge n. 689/1981 attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, non al giudice del domicilio del ricorrente.
Perché la questione era inammissibile in questo caso?
Perché l’opponente aveva in realtà esercitato il suo diritto di difesa senza impedimenti concreti: si era costituito in giudizio e aveva svolto le sue difese.
L’obbligo di presentarsi personalmente al giudice lontano viola il giusto processo?
La questione astratta è stata ritenuta inammissibile; il merito non è stato esaminato in questa pronuncia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: accessibilità del giudice competente
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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