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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Il meccanismo di calcolo del coefficiente di rivalutazione contributiva non viola i principi di eguaglianza, diritto alla salute e diritto alla previdenza.
Di cosa si tratta
La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedendo all’art. 13, comma 8, un beneficio previdenziale per i lavoratori esposti: il periodo di esposizione viene moltiplicato per un coefficiente che incrementa il montante contributivo ai fini pensionistici. Il Tribunale di Napoli aveva contestato il meccanismo, ritenendolo non equo rispetto ad altre categorie di lavoratori esposti a rischi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169/1993 conv. in l. n. 271/1993, in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il beneficio previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto costituisce una misura di protezione speciale giustificata dalla peculiare pericolosità dell’amianto. Il coefficiente di rivalutazione scelto dal legislatore rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole.
Il principio
La previsione di un beneficio previdenziale speciale per i lavoratori esposti all’amianto, anche se non identico a quello riservato ad altre categorie di lavoratori a rischio, non viola i principi di eguaglianza, salute e previdenza, in quanto giustificata dalla specificità del rischio amianto.
Domande e risposte
In cosa consiste il beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto?
L’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede che i periodi di esposizione all’amianto vengano moltiplicati per 1,25 ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva e della pensione, riconoscendo l’aggravio sanitario subito.
L’amianto è ancora utilizzato in Italia?
No: la legge n. 257/1992 ha vietato la produzione, l’importazione e la commercializzazione dell’amianto in Italia. I benefici previdenziali della stessa legge riguardano i lavoratori che vi erano stati esposti prima del divieto.
Chi ha diritto ai benefici previdenziali per l’amianto oggi?
I lavoratori (e i loro eredi in alcuni casi) che hanno svolto mansioni con esposizione all’amianto per più di dieci anni, anche in via indiretta. L’INPS gestisce le domande; la giurisprudenza ha progressivamente esteso i criteri di ammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e all’assistenza
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