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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Il meccanismo di calcolo del coefficiente di rivalutazione contributiva non viola i principi di eguaglianza, diritto alla salute e diritto alla previdenza.

Di cosa si tratta

La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedendo all’art. 13, comma 8, un beneficio previdenziale per i lavoratori esposti: il periodo di esposizione viene moltiplicato per un coefficiente che incrementa il montante contributivo ai fini pensionistici. Il Tribunale di Napoli aveva contestato il meccanismo, ritenendolo non equo rispetto ad altre categorie di lavoratori esposti a rischi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169/1993 conv. in l. n. 271/1993, in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il beneficio previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto costituisce una misura di protezione speciale giustificata dalla peculiare pericolosità dell’amianto. Il coefficiente di rivalutazione scelto dal legislatore rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole.

Il principio

La previsione di un beneficio previdenziale speciale per i lavoratori esposti all’amianto, anche se non identico a quello riservato ad altre categorie di lavoratori a rischio, non viola i principi di eguaglianza, salute e previdenza, in quanto giustificata dalla specificità del rischio amianto.

Domande e risposte

In cosa consiste il beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto?

L’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede che i periodi di esposizione all’amianto vengano moltiplicati per 1,25 ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva e della pensione, riconoscendo l’aggravio sanitario subito.

L’amianto è ancora utilizzato in Italia?

No: la legge n. 257/1992 ha vietato la produzione, l’importazione e la commercializzazione dell’amianto in Italia. I benefici previdenziali della stessa legge riguardano i lavoratori che vi erano stati esposti prima del divieto.

Chi ha diritto ai benefici previdenziali per l’amianto oggi?

I lavoratori (e i loro eredi in alcuni casi) che hanno svolto mansioni con esposizione all’amianto per più di dieci anni, anche in via indiretta. L’INPS gestisce le domande; la giurisprudenza ha progressivamente esteso i criteri di ammissibilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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