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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che avrebbe dovuto essere revocato per un fatto sopravvenuto. La norma è già interpretabile in modo conforme a Costituzione alla luce della sentenza additiva n. 310/1996.

Di cosa si tratta

Un condannato aveva scontato 39 mesi di detenzione in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Palermo. Successivamente si era accertato che per gli stessi fatti era già intervenuta condanna negli USA con pena già scontata; in applicazione del principio del ne bis in idem l’ordine di carcerazione era stato dichiarato illegittimo. Il soggetto chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo che, per un fatto sopravvenuto, avrebbe dovuto essere revocato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. La sentenza n. 310/1996 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per erroneo ordine di carcerazione. I principi espressi in quella sentenza, adeguatamente interpretati, consentono di ricomprendere nel diritto alla riparazione anche le ipotesi di ordine non revocato per fatti sopravvenuti, senza necessità di una nuova pronuncia additiva.

Il principio

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va interpretato estensivamente alla luce della Costituzione: comprende non solo i casi di custodia cautelare ingiusta ma anche le ipotesi in cui una detenzione, inizialmente legittima, si protrae indebitamente per omessa revoca dell’ordine a fronte di fatti sopravvenuti che ne avevano eliminato il presupposto.

Domande e risposte

Cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

È un indennizzo previsto dall’art. 314 c.p.p. in favore di chi abbia subito una custodia cautelare ingiusta, ovvero di chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile. Non ha natura di risarcimento del danno ma di indennizzo equitativo.

Cosa aveva deciso la sentenza n. 310/1996?

Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per la detenzione subita in esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente illegittimo. La norma è stata interpretata estensivamente anche per i casi di sopravvenienze.

Il ne bis in idem vale anche rispetto a condanne straniere?

Sì, con alcune condizioni. Se la sentenza straniera è stata riconosciuta in Italia (procedura dell’art. 730 e ss. c.p.p.), il soggetto non può essere nuovamente condannato per gli stessi fatti. Il mancato riconoscimento preventivo può tuttavia determinare situazioni come quella oggetto di questa pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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