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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo dei 18 mesi di lavoro effettivo i periodi di assenza per malattia e infortunio, ai fini del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione né indicato il preciso intervento additivo richiesto.

Di cosa si tratta

Un lavoratore edile con un rapporto di lavoro dal 1996 al 1998 aveva numerosi periodi di assenza per malattia e un breve periodo per infortunio. L’INPS aveva negato il trattamento speciale di disoccupazione perché il requisito dei 18 mesi di lavoro effettivo non risultava soddisfatto se si escludevano i periodi di astensione. Il Tribunale di Rossano aveva sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Rossano ha impugnato l’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo del periodo di 18 mesi i periodi di assenza per infortunio sul lavoro o malattia. Parametri: artt. 3 e 38 Cost. Il rimettente sosteneva che escludere questi periodi creasse una disparità rispetto all’analoga prestazione previdenziale per i lavoratori in mobilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non ha specificato quale intervento additivo si aspettava dalla Corte (se includere solo i periodi per infortunio, solo quelli per malattia, o entrambi e in quale misura) e non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione nel caso concreto.

Il principio

Quando una questione mira a ottenere una sentenza additiva, il rimettente deve indicare con precisione quale norma di risulta è costituzionalmente obbligata. In mancanza di tale indicazione la questione è inammissibile, perché l’intervento richiesto sarebbe discrezionale e non vincolato.

Domande e risposte

Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori edili?

È un’indennità previdenziale prevista dall’art. 11 della l. n. 223/1991 per i lavoratori del settore edile licenziati, subordinata (tra l’altro) all’aver svolto almeno 18 mesi di lavoro effettivo. È una prestazione più favorevole rispetto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Perché escludere i periodi di malattia e infortunio dal computo può sembrare discriminatorio?

Perché sono eventi involontari e tutelati dall’art. 38 Cost. Il lavoratore non ha scelto di non lavorare durante la malattia o l’infortunio; escludere questi periodi dall’anzianità utile può penalizzare chi è stato più sfortunato sul piano della salute.

Come può il giudice rimediare all’inammissibilità della questione?

Formulando una nuova ordinanza che individui con precisione l’unica norma di risulta costituzionalmente obbligata (ad es. l’inclusione dei soli periodi di infortunio, analogamente ad altra disciplina previdenziale), motivando adeguatamente la rilevanza nel caso concreto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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