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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Perugia contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabile l’esposto presentato dall’on. Tiziana Maiolo alla Procura di Perugia contro il presidente ANM Mario Almerighi. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.
Di cosa si tratta
Nel novembre 1998 l’on. Tiziana Maiolo aveva presentato un esposto alla Procura di Perugia chiedendo di verificare se le dichiarazioni del presidente dell’ANM Almerighi integrassero il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). Almerighi aveva poi denunciato la Maiolo per calunnia; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità dell’esposto nel settembre 2000.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Perugia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 26 settembre 2000, sostenendo che l’esposto non era collegato all’attività parlamentare della Maiolo ma costituiva una manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o una denuncia penale. Parametro: art. 68 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Il GIP di Perugia è legittimato a sollevarlo, avendo competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario nel procedimento in corso. La Camera è parimenti legittimata. Ogni decisione nel merito è riservata alla fase successiva.
Il principio
Un esposto penale presentato da un parlamentare alla Procura della Repubblica è astrattamente idoneo a essere oggetto di delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost., purché sussista un nesso funzionale con l’attività parlamentare. La verifica di tale nesso è riservata alla fase di merito del conflitto.
Domande e risposte
Un esposto penale può essere coperto dall’insindacabilità parlamentare?
Teoricamente sì, se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La presentazione di un esposto da parte di un deputato in materia di interesse istituzionale può rientrare nell’ambito delle attività connesse al mandato. Spetterà alla Corte decidere nel merito.
Perché il GIP ha eccepito l’assenza del nesso funzionale?
Perché l’esposto riguardava dichiarazioni rese da un funzionario dell’ANM su una nomina politica, senza che la parlamentare avesse compiuto alcun atto parlamentare correlato (interrogazione, interpellanza, proposta di legge) con contenuto sostanzialmente corrispondente.
Cosa è l’art. 21 Cost. richiamato nel ricorso?
È la norma che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Il GIP sosteneva che l’esposto fosse una normale espressione di questa libertà (o una denuncia penale), non un atto funzionale al mandato parlamentare. La distinzione è rilevante perché l’art. 21 non conferisce immunità processuale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.