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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Taranto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito nei confronti del consigliere comunale Liborio Domina. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.
Di cosa si tratta
L’on. Giancarlo Cito aveva reso dichiarazioni in una conferenza stampa televisiva nell’agosto 1998 che il consigliere comunale Liborio Domina aveva ritenuto diffamatorie. Il Tribunale di Taranto stava celebrando il processo penale quando la Camera aveva deliberato, nel febbraio 2001, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 febbraio 2001, sostenendo che le dichiarazioni riguardavano una polemica politica locale (rapporti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) priva del nesso funzionale con l’attività parlamentare. Parametri: art. 68, comma 1, e art. 101 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione soggettiva di entrambe le parti e la sussistenza di un atto idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni. Il Tribunale è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; la Camera è parimenti legittimata. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Parlamento è ammissibile ogniqualvolta la delibera di insindacabilità sia astrattamente idonea a ledere le attribuzioni del giudice, indipendentemente dall’esito finale del giudizio di merito sul nesso funzionale.
Domande e risposte
Perché il Tribunale ha sostenuto l’assenza del nesso funzionale?
Perché le dichiarazioni riguardavano vicende del tutto locali (contrasti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali di un parlamentare.
Quando un conflitto tra giudice e Camera è ammissibile?
Quando il giudice dimostra: (1) di essere legittimato a sollevare il conflitto; (2) che la Camera ha adottato una delibera; (3) che tale atto è astrattamente idoneo a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali.
Cosa è l’art. 101 Cost. invocato dal Tribunale?
È la norma che sancisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il Tribunale lo ha invocato per sottolineare che la delibera parlamentare interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari
- Art. 101 della Costituzione — autonomia della funzione giurisdizionale
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