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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sull’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia. Il rimettente non ha verificato se fosse possibile un’interpretazione diversa della norma prima di sollevare la questione di costituzionalità: obbligo imposto dalla costante giurisprudenza costituzionale.
Di cosa si tratta
Un avvocato nominato difensore d’ufficio per un cittadino straniero privo di documenti e senza fissa dimora in Italia si era visto negare la liquidazione del compenso professionale a carico dello Stato, perché non aveva dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure civili per il recupero del credito. Il Tribunale di Pisa ha ritenuto che questa regola creasse una disparità di trattamento rispetto al difensore d’ufficio del soggetto dichiarato formalmente irreperibile ex art. 159 c.p.p., che invece ottiene il pagamento tramite le norme sul patrocinio a spese dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pisa ha impugnato l’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), nella parte in cui impone al difensore d’ufficio di chi è irreperibile di fatto di provare il previo inutile esperimento delle procedure civili, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il rimettente non ha assolto l’onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma censurata un significato diverso, che avrebbe potuto superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. In effetti lo stesso Tribunale di Pisa lasciava intendere che potesse essere possibile un’interpretazione diversa della nozione di irreperibilità.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare se la norma impugnata possa essere interpretata in modo costituzionalmente orientato. L’omissione di tale verifica rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Quando il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato?
Quando l’assistito è stato dichiarato formalmente irreperibile secondo le procedure dell’art. 159 c.p.p., il difensore ottiene il pagamento attraverso le norme sul patrocinio a spese dello Stato. Negli altri casi di irreperibilità materiale occorre in linea di principio preventivamente esperire le procedure civili di recupero del credito ex art. 116 del d.P.R. n. 115/2002.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché il rimettente non aveva esaminato se la norma fosse interpretabile in senso diverso da quello censurato. La Corte costantemente dichiara inammissibili le questioni sollevate senza la previa indagine sulle possibili interpretazioni adeguatrici.
Il problema del difensore d’ufficio con assistito irreperibile di fatto è rimasto irrisolto?
Con questa pronuncia la Corte non si è espressa nel merito. La questione riguardante il diverso trattamento tra irreperibilità formale e irreperibilità di fatto rimane aperta sul piano interpretativo, a meno che il giudice non riesca a risolvere il dubbio in via ermeneutica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, connesso alla tutela del difensore d’ufficio
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