Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Catania sull’art. 300 c.p.c. La norma, che rimette al procuratore del fallito la decisione di provocare l’interruzione del processo, non viola il diritto di difesa del contraddittore: l’istituto dell’interruzione è finalizzato a tutelare la parte colpita dall’evento, non la sua controparte.
Di cosa si tratta
In un procedimento civile tra un privato e una società poi dichiarata fallita, il procuratore del fallito aveva provocato l’interruzione del solo processo in cui il privato rivestiva la qualità di creditore, e non di quello in cui era chiamato a pagare. Il Tribunale di Catania riteneva che questa scelta discrezionale del procuratore ledesse il diritto di difesa della controparte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l’interruzione del processo, in caso di fallimento di una parte, alla dichiarazione del procuratore di quest’ultima, in riferimento all’art. 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La disciplina dell’interruzione del processo è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall’evento, la quale potrebbe essere pregiudicata nella sua difesa dalla prosecuzione. La valutazione di tale pregiudizio può essere utilmente compiuta solo dal procuratore di quella parte, e non potrebbe essere affidata al giudice o alle controparti. La mancata interruzione del processo non costituisce una lesione del diritto di difesa del contraddittore del fallito, ma eventualmente solo un inconveniente di mero fatto.
Il principio
L’istituto dell’interruzione del processo per fallimento è posto esclusivamente a tutela della parte colpita dall’evento. Rimettere al suo procuratore la decisione di provocare o meno l’interruzione è coerente con questa finalità: la controparte dispone comunque degli strumenti processuali ordinari per la tutela dei propri interessi.
Domande e risposte
Chi ha il potere di provocare l’interruzione del processo per fallimento?
Secondo l’art. 300 c.p.c., è il procuratore della parte fallita a dover dichiarare l’evento interruttivo. In assenza di tale dichiarazione il processo prosegue, fermo restando che la controparte può chiamare in causa i soggetti legittimati alla prosecuzione per rendere la sentenza opponibile a loro.
Può il contraddittore del fallito lamentarsi della mancata interruzione?
No, secondo la Corte. La mancata interruzione del processo in cui il contraddittore del fallito riveste la qualità di debitore non costituisce lesione del suo diritto di difesa, ma solo un inconveniente di mero fatto, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.
Il procuratore del fallito può scegliere liberamente in quali processi provocare l’interruzione?
Sì, nell’ambito del suo mandato professionale. La Corte ritiene che tale discrezionalità sia coerente con la funzione dell’istituto e non crei una violazione del principio di uguaglianza, poiché tutelare esclusivamente la parte colpita dall’evento è la ratio stessa dell’interruzione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro evocato nella questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.