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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 129 c.p.p. nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive quando il reato era già prescritto prima dell’emissione del decreto di citazione. I principi già enunciati nell’ord. n. 286/2003 si applicano anche a questa ipotesi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Locri (sezione staccata di Siderno) si trovava a dover dichiarare immediatamente estinto un reato per prescrizione già maturata prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. La difesa aveva chiesto il rimborso delle spese processuali inutilmente sostenute, stante l’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Locri ha impugnato l’art. 129 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale.

La decisione della Corte

La Corte richiama integralmente l’ordinanza n. 286 depositata in pari data, dichiarando manifestamente infondata anche la presente questione. Pur investendo una diversa disposizione (art. 129 invece degli artt. 529 e 649 c.p.p.), la sostanza è la medesima: si pretende che a fronte di una pronuncia favorevole all’imputato lo Stato debba rifondere le spese. La condanna alle spese non è soluzione costituzionalmente imposta: il legislatore ha non irragionevolmente ricondotto l’esercizio doloso o gravemente colposo dell’attività giudiziaria alla responsabilità civile dei magistrati.

Il principio

L’imputato che ottenga una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non ha diritto costituzionalmente garantito al rimborso delle spese difensive da parte dello Stato. La responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave rappresenta il rimedio residuale che il legislatore ha non irragionevolmente apprestato.

Domande e risposte

Se il reato era già prescritto quando mi è stato notificato il decreto di citazione, posso recuperare le spese processuali?

Non come diritto direttamente discendente dall’ordinamento processuale penale. Rimane la via della responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave, ove ne ricorrano i presupposti.

Qual è la differenza tra questa questione e quella dell’ord. n. 286/2003?

Sul piano pratico, nessuna: in entrambi i casi l’imputato ottiene una pronuncia favorevole (proscioglimento per ne bis in idem nell’ord. 286; declaratoria di prescrizione qui) e chiede il rimborso delle spese allo Stato. La risposta della Corte è identica.

Chi tutela l’imputato non abbiente costretto a partecipare a un processo per un reato già prescritto?

L’art. 24, comma 3, Cost. garantisce ai non abbienti i mezzi per difendersi: in materia penale, il patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal d.lgs. n. 113/2002.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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