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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 48-quinquies dell’ordinamento giudiziario, sollevata dal Tribunale di Torino. Il rimettente non ha censurato la norma in sé, ma l’interpretazione datane dal Presidente del Tribunale in un singolo provvedimento: ciò equivale a chiedere alla Corte un avallo interpretativo, non un controllo di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino era stato investito di un dibattimento penale per illecito reingresso di straniero, reato commesso a Bardonecchia (di competenza della sezione distaccata di Susa), ma assegnato a un giudice del tribunale principale in forza di un provvedimento del Presidente del Tribunale. Il giudice rimettente contestava tale spostamento come lesivo del principio del giudice naturale precostituito per legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha impugnato l’art. 48-quinquies del r.d. n. 12/1941 (ord. giud.), aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. n. 51/1998, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui — così come interpretato dal Presidente del Tribunale — consente lo spostamento di singoli procedimenti (non solo di udienze) dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non contesta la norma, ma il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da un singolo atto ordinamentale del Presidente del Tribunale. In sostanza chiede alla Corte di sindacare un’interpretazione che non condivide, utilizzando in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ciò non è ammissibile.
Il principio
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione data da un altro organo giurisdizionale a una disposizione di legge in un singolo atto concreto. Richiedere alla Corte costituzionale un avallo interpretativo configura un uso improprio del rimedio previsto dall’art. 1 l. cost. n. 1/1948.
Domande e risposte
Quando si può impugnare una norma dinanzi alla Corte costituzionale?
Quando la norma, in quanto tale, è ritenuta contraria alla Costituzione. Non quando si intende contestare la sua applicazione concreta da parte di un organo amministrativo o giudiziario in un singolo atto.
Cosa è il principio del giudice naturale ex art. 25 Cost.?
Il principio garantisce che il giudice competente sia determinato in base a criteri automatici e precostituiti dalla legge rispetto al fatto contestato, senza margini di discrezionalità successiva alla commissione del reato.
Il Presidente del Tribunale può spostare un procedimento dalla sezione distaccata al tribunale?
L’art. 48-quinquies ord. giud. prevede tale possibilità per “particolari esigenze”, ma la sua portata esatta — se estesa ai singoli procedimenti o solo alle udienze — è una questione interpretativa che i giudici devono risolvere, non la Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge
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