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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 415-bis e 552, comma 2, c.p.p. L’assenza di un obbligo generale del pubblico ministero di compiere tutti gli atti di indagine richiesti dall’indagato, con sanzione di nullità, non viola gli artt. 3 e 24 Cost. L’interrogatorio ha una funzione del tutto peculiare che non è equiparabile ad altri atti investigativi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Velletri (sezione distaccata di Albano Laziale) ha sollevato la questione in due procedimenti penali distinti in cui i difensori avevano depositato istanze ex art. 415-bis c.p.p. per compiere atti di indagine specifici, rimaste senza risposta da parte del pubblico ministero. La Corte ha riunito i due giudizi per identità della questione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Velletri ha impugnato gli artt. 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del PM di compiere gli atti di indagine richiesti dall’indagato, né alcun rimedio contro l’inerzia del PM, né la nullità del decreto di citazione emesso nonostante tale inerzia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La previsione dell’obbligo di interrogatorio dell’indagato come garanzia apice, con relativa sanzione di nullità, è frutto di scelte legislative che non trovano limiti costituzionalmente obbligati quanto alla loro estensione. L’interrogatorio — che inserisce l’indagato nel dialogo con l’accusa sul materiale probatorio allo snodo dell’esercizio o meno dell’azione penale — non è comparabile ad altri atti di indagine richiesti dall’indagato. Il diritto di difesa, garantito anche dalla parallela investigazione difensiva, è conformato diversamente dal legislatore nelle varie fasi del processo.

Il principio

L’interrogatorio dell’indagato ex art. 415-bis c.p.p. è una garanzia apicale non equiparabile ad altri atti di indagine richiesti dall’indagato. La mancata previsione di un obbligo generalizzato del PM con nullità conseguente non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

Domande e risposte

Il pubblico ministero è obbligato a svolgere tutti gli atti di indagine chiesti dall’indagato?

No. L’unico obbligo con sanzione di nullità riguarda l’invito a rendere interrogatorio se richiesto dall’indagato ex art. 415-bis c.p.p. Per gli altri atti il PM ha potere discrezionale, senza che ciò violi la Costituzione.

Cosa succede se il PM ignora la richiesta di interrogatorio dell’indagato?

Se l’indagato ha chiesto di rendere interrogatorio e il PM non lo convoca, il successivo decreto di citazione a giudizio è nullo ai sensi dell’art. 552, comma 2, c.p.p.

Perché l’interrogatorio gode di una tutela più forte degli altri atti?

Perché l’interrogatorio rappresenta il confronto diretto tra indagato e accusa sull’intero materiale investigativo allo snodo cruciale della scelta se esercitare o meno l’azione penale. Nessun altro atto di indagine ha questa funzione sintetica e garantistica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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