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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni centrali della legge campana che obbligava i proprietari di ogni fabbricato a costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico incaricato della tenuta di un registro storico-tecnico-urbanistico. Le norme invadevano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e professioni.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Campania n. 27 del 2002 obbligava ogni proprietario di fabbricato a istituire un registro storico-tecnico-urbanistico e a contrarre con un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) un rapporto di lavoro autonomo per la tenuta e l’aggiornamento del registro, con sanzioni in caso di inosservanza. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge sostenendo che invadesse molteplici competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge campana n. 27/2002, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione. Le disposizioni disciplinavano l’obbligo di incarico al tecnico, le sue funzioni, le sanzioni per i proprietari inadempienti e l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, 5 (commi 2 e 3) e 8 della legge, in quanto invadevano la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (il contratto di lavoro autonomo imposto per legge) e di ordinamento delle professioni. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 2 e 7, in quanto la ricorrente non aveva sufficientemente motivato il contrasto con i parametri invocati.

Il principio

Una legge regionale non può imporre ai privati proprietari l’obbligo di stipulare un contratto di lavoro autonomo con determinati professionisti, poiché ciò incide sull’ordinamento civile e sull’ordinamento delle professioni, materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere l) e s), della Costituzione.

Domande e risposte

Cos’era il registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati?

Un documento che la legge campana prevedeva per ogni fabbricato, contenente dati storici, tecnici e urbanistici sull’immobile, con la funzione dichiarata di tutela della pubblica e privata incolumità attraverso il monitoraggio continuo del patrimonio edilizio.

Perché l’obbligo del tecnico incaricato violava la competenza statale?

Perché imporre per legge regionale la stipula di un contratto di lavoro autonomo incide sull’autonomia contrattuale dei privati (ordinamento civile) e disciplina l’attività professionale (ordinamento delle professioni), entrambi settori di competenza esclusiva statale.

Le Regioni possono disciplinare la sicurezza dei fabbricati?

Sì, nell’ambito del governo del territorio (competenza concorrente) e della tutela della salute, ma devono rispettare i principi fondamentali statali e non possono imporre ai privati obblighi contrattuali o disciplinare le professioni, materie riservate allo Stato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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