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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni con magistrati ordinari in caso di astensione collettiva: il sistema è conforme alla Costituzione perché garantisce la specializzazione minorile mediante i giudici onorari e il diritto di difesa dell’imputato minorenne.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento a carico di un imputato minorenne, tutti i giudici togati del Tribunale per i minorenni di Catanzaro si erano astenuti. Il Presidente aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello di applicare magistrati del Tribunale ordinario, compreso il presidente del collegio. Il Tribunale minorile ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 R.D. n. 12/1941 e 2, secondo comma, R.D. n. 1579/1934, nella parte in cui consentono la sostituzione di tutti i giudici togati con magistrati ordinari.

La questione di legittimità costituzionale

Parametri: artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione. Norme impugnate: art. 110 R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) e art. 2, secondo comma, R.D. n. 1579/1934. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. Il collegio del Tribunale minorile, anche quando i giudici togati sono sostituiti da magistrati ordinari, mantiene comunque i due giudici onorari (esperti in criminologia, biologia, antropologia o psicologia) che garantiscono la specializzazione propria del rito minorile; il diritto di difesa e il giusto processo non sono pregiudicati.

Il principio

L’esigenza di specializzazione nel processo minorile non richiede che i giudici togati siano necessariamente quelli del tribunale per i minorenni: è sufficiente che il collegio comprenda i giudici onorari specializzati previsti dalla legge, che garantiscono la funzione di specializzazione tipica di quel rito.

Domande e risposte

Come è composto il Tribunale per i minorenni?

Il collegio è formato da due magistrati togati (uno dei quali assume le funzioni di presidente) e da due giudici onorari: un esperto di sesso maschile e uno di sesso femminile, scelti tra criminologi, biologi, antropologi e psicologi.

Cosa succede in concreto quando tutti i togati si astengono?

Il Presidente del Tribunale chiede al Presidente della Corte d’appello di applicare magistrati del distretto; questi vanno a comporre il collegio insieme ai giudici onorari già in servizio.

L’art. 31 Cost. riguarda la tutela dei minori?

Sì: l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù; da esso si ricava anche l’obbligo di assicurare ai minori imputati un processo con giudici adeguatamente specializzati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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