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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Lombardia (sul Corpo forestale regionale e sulla programmazione regionale) che invadevano competenze statali. Ha affermato che la potestà regolamentare spetta alla Regione nelle materie di sua competenza e può essere distribuita tra organi regionali dagli Statuti.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge lombarda n. 2 del 2002 (istituzione del Corpo forestale regionale) e la legge n. 4 del 2002 (norme per la programmazione regionale). La prima istituiva un Corpo forestale regionale autonomo, la seconda incideva sulla ripartizione della potestà regolamentare all’interno dell’ente Regione. Entrambe sollevavano questioni fondamentali sul riparto di competenze dopo la riforma del Titolo V.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità riguardavano gli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge lombarda n. 2/2002 e gli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge n. 4/2002, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Il nodo era se la Regione potesse istituire un proprio Corpo forestale (con poteri di polizia giudiziaria) e se potesse distribuire la potestà regolamentare tra organi diversi dalla Giunta.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni della legge n. 2/2002 che attribuivano al Corpo forestale regionale funzioni di polizia giudiziaria (riservate all’ordinamento penale statale) e ha riservato la decisione sull’art. 3, comma 12, della legge n. 4/2002. Ha invece affermato che gli Statuti regionali possono distribuire la potestà regolamentare tra diversi organi regionali, non essendo costituzionalmente imposta l’attribuzione esclusiva alla Giunta.

Il principio

Gli Statuti regionali possono liberamente distribuire la potestà regolamentare tra i diversi organi della Regione, non essendo la Giunta l’unico organo costituzionalmente legittimato; tuttavia i poteri di polizia giudiziaria rimangono riservati allo Stato nell’ambito dell’ordinamento penale di competenza esclusiva statale.

Domande e risposte

Cosa è il Corpo forestale regionale che la Lombardia voleva istituire?

Un corpo di polizia ambientale e forestale dipendente dalla Regione Lombardia, con funzioni di vigilanza sul territorio, distinto dal Corpo forestale dello Stato. La questione era se potesse avere funzioni di polizia giudiziaria.

Perché le funzioni di polizia giudiziaria sono riservate allo Stato?

Perché rientrano nell’ordinamento penale e nel processo penale, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere b) e l), della Costituzione.

Chi può avere potestà regolamentare in una Regione?

Secondo la Corte, gli Statuti regionali possono attribuire la potestà regolamentare non solo alla Giunta ma anche al Consiglio regionale o ad altri organi, seguendo i principi di autonomia organizzativa della Regione garantiti dalla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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