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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile (per un parametro) e non fondata (per l’altro) la questione di legittimità dell’art. 48 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2002, che attribuiva al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con Slovenia e Austria in materia di difesa del suolo, purché nel rispetto dell’art. 117, nono comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia, per la sua posizione geografica transfrontaliera, aveva previsto per legge che il suo Presidente potesse stipulare intese con la Slovenia e l’Austria per coordinare le attività di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri. Il Governo centrale aveva impugnato la norma, ritenendo che una regione non potesse intrattenere relazioni con Stati esteri al di fuori dei casi e delle forme stabiliti dalla legge statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2002, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, nonché agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto speciale della Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. e non fondata la questione in riferimento all’art. 117, nono comma, Cost. La norma regionale, condizionando le intese alla conformità con l’art. 117, nono comma, Cost., si limitava a richiamare i vincoli costituzionali già vigenti senza violarli.

Il principio

Una norma regionale che rimanda espressamente ai limiti fissati dalla Costituzione per le intese transfrontaliere non viola quei limiti; il richiamo ai vincoli costituzionali non costituisce di per sé violazione degli stessi.

Domande e risposte

Le Regioni possono stipulare accordi con Stati esteri?

Sì, ma solo nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, come prevede l’art. 117, nono comma, della Costituzione; le Regioni possono intrattenere rapporti con enti territoriali interni ad altri Stati, non direttamente con gli Stati stessi.

Perché la questione è stata parzialmente dichiarata inammissibile?

Perché il ricorrente non aveva adeguatamente argomentato la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), relativo alla politica estera riservata allo Stato.

Qual era il contesto pratico della norma regionale?

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha confini con Austria e Slovenia; la gestione dei bacini idrografici transfrontalieri richiede coordinamento tra le autorità dei diversi Paesi, da qui la necessità di intese operative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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