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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 303, comma 2, c.p.p. sollevata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Milano in materia di computo dei termini massimi di custodia cautelare dopo la regressione del procedimento.

Di cosa si tratta

L’art. 303, comma 2, c.p.p. disciplina il computo dei termini di custodia cautelare quando il procedimento regredisce a una fase precedente. I giudici rimettenti chiedevano se i periodi di detenzione sofferta in una fase o in un grado diversi potessero essere computati nei termini massimi della fase in cui il processo era regredito, così da evitare che l’imputato restasse in custodia per un tempo complessivo superiore ai limiti di legge.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione a sezioni unite penali e il Tribunale di Milano (sezione riesame) hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 303, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase, i periodi di detenzione già sofferta in altro grado o fase.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 292 del 1998 fornendo un’interpretazione adeguatrice; i rimettenti non avevano motivato adeguatamente l’impossibilità di seguire quella interpretazione nel caso concreto.

Il principio

Quando la Corte ha già fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata di una norma, i giudici rimettenti devono motivare perché tale interpretazione non è praticabile prima di riproporre la medesima questione di legittimità.

Domande e risposte

Cosa si intende per regressione del procedimento penale?

La regressione avviene quando il procedimento torna a una fase anteriore, ad esempio dall’appello alle indagini preliminari; in tal caso occorre stabilire come si computano i termini di custodia cautelare già sofferta.

Perché la questione era manifestamente inammissibile?

Perché la Corte aveva già risolto il problema interpretativo con la sentenza n. 292 del 1998; i rimettenti non potevano riproporre la stessa questione senza spiegare perché quella soluzione non funzionasse nel loro caso.

Quali rischi comporta la custodia cautelare eccessivamente lunga?

La detenzione prolungata prima della condanna definitiva incide sulla libertà personale garantita dall’art. 13 della Costituzione; per questo la legge fissa termini massimi invalicabili.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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