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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana dichiarando che spetta allo Stato provvedere alla rinnovazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo con il decreto del 27 novembre 1999, in assenza del regolamento di riordino previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998.

Di cosa si tratta

L’Istituto per il credito sportivo eroga finanziamenti agevolati per impianti sportivi. Dopo il d.lgs. n. 112 del 1998, che aveva trasferito competenze in materia sportiva alle Regioni, era previsto un riordino dell’Istituto con partecipazione regionale. Il Governo aveva però ricostituito il consiglio di amministrazione con le vecchie regole, senza attendere il riordino. La Regione Toscana ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione delle proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la violazione delle competenze regionali in materia sportiva garantite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, così come definite dall’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere con il decreto impugnato alla rinnovazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto. In assenza del regolamento di riordino che avrebbe dovuto garantire la presenza regionale, le competenze statali sugli organi dell’Istituto rimanevano intatte. Il Governo era pertanto legittimato ad applicare le regole vigenti.

Il principio

Finché non siano adottati i provvedimenti di riordino previsti dalla legge delega, le competenze statali sugli organi di enti nazionali rimangono allo Stato anche in settori investiti da trasferimenti di funzioni alle Regioni.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è il rimedio costituzionale con cui uno Stato o una Regione contesta che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza; la Corte costituzionale dirime la controversia stabilendo a chi appartiene la competenza contestata.

Perché la Regione Toscana riteneva di avere competenze sull’Istituto per il credito sportivo?

Perché il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva trasferito alle Regioni le funzioni in materia sportiva e aveva previsto che il riordino dell’Istituto garantisse la partecipazione di rappresentanti regionali nell’organo di amministrazione.

Il decreto statale è rimasto valido dopo la sentenza?

Sì, la Corte ha accertato che la competenza statale era fondata, lasciando intatto il decreto; il riordino con partecipazione regionale era un obbligo futuro ancora da attuare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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