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La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana dichiarando che spetta allo Stato provvedere alla rinnovazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo con il decreto del 27 novembre 1999, in assenza del regolamento di riordino previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998.
Di cosa si tratta
L’Istituto per il credito sportivo eroga finanziamenti agevolati per impianti sportivi. Dopo il d.lgs. n. 112 del 1998, che aveva trasferito competenze in materia sportiva alle Regioni, era previsto un riordino dell’Istituto con partecipazione regionale. Il Governo aveva però ricostituito il consiglio di amministrazione con le vecchie regole, senza attendere il riordino. La Regione Toscana ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la violazione delle competenze regionali in materia sportiva garantite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, così come definite dall’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere con il decreto impugnato alla rinnovazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto. In assenza del regolamento di riordino che avrebbe dovuto garantire la presenza regionale, le competenze statali sugli organi dell’Istituto rimanevano intatte. Il Governo era pertanto legittimato ad applicare le regole vigenti.
Il principio
Finché non siano adottati i provvedimenti di riordino previsti dalla legge delega, le competenze statali sugli organi di enti nazionali rimangono allo Stato anche in settori investiti da trasferimenti di funzioni alle Regioni.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni è il rimedio costituzionale con cui uno Stato o una Regione contesta che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza; la Corte costituzionale dirime la controversia stabilendo a chi appartiene la competenza contestata.
Perché la Regione Toscana riteneva di avere competenze sull’Istituto per il credito sportivo?
Perché il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva trasferito alle Regioni le funzioni in materia sportiva e aveva previsto che il riordino dell’Istituto garantisse la partecipazione di rappresentanti regionali nell’organo di amministrazione.
Il decreto statale è rimasto valido dopo la sentenza?
Sì, la Corte ha accertato che la competenza statale era fondata, lasciando intatto il decreto; il riordino con partecipazione regionale era un obbligo futuro ancora da attuare.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — distribuzione delle funzioni amministrative
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