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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 204 del Codice della strada (sanzione minima raddoppiata in caso di ricorso al Prefetto): l’ordinanza di rimessione è priva di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla fattispecie concreta.
Di cosa si tratta
L’art. 204 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992) prevede che chi propone ricorso al Prefetto contro il verbale di una multa stradale e il Prefetto lo respinge, debba pagare una sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni violazione. Il Giudice di Pace di Pisticci aveva dubitato che questo meccanismo “disincentivante” del ricorso amministrativo violasse i diritti di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di Pace di Pisticci ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, sostenendo che la sanzione raddoppiata costituisse un ostacolo irragionevole all’esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non contiene né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio pendente. La rilevanza era affermata in modo meramente apodittico. Senza questi elementi essenziali, la questione non può essere ammessa davanti alla Corte.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una descrizione non solo astratta della norma censurata, ma anche della fattispecie concreta del giudizio a quo e una motivazione specifica sulla rilevanza (cioè sul perché la decisione sulla questione di legittimità è necessaria per definire il giudizio). L’affermazione apodittica della rilevanza non è sufficiente.
Domande e risposte
Come funziona il ricorso al Prefetto per le infrazioni stradali?
Chi riceve una multa stradale può presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni. Se il Prefetto accoglie il ricorso, annulla il verbale. Se lo respinge, emette un’ordinanza-ingiunzione con la quale fissa la sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale. L’automobilista può poi fare ricorso al giudice di pace contro questa ordinanza.
Perché la sanzione viene raddoppiata se il Prefetto rigetta il ricorso?
La norma era originariamente concepita come deterrente contro i ricorsi pretestuosi: chi perdeva il ricorso pagava di più. Nel tempo questa disciplina è diventata controversa perché potrebbe scoraggiare anche i ricorsi legittimi, scoraggiando l’esercizio del diritto di difesa.
La norma dell’art. 204 CdS è ancora in vigore oggi?
La disciplina è stata più volte modificata. Il d.lgs. 150/2011 (riforma dei procedimenti semplificati) ha inciso sulle procedure di opposizione alle sanzioni amministrative, modificando anche il raccordo tra il ricorso al Prefetto e il successivo ricorso al giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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