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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate, in sei giudizi riuniti, le questioni sull’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP a trattare una nuova udienza preliminare dopo aver già svolto la stessa funzione nello stesso procedimento. La sentenza n. 335/2002 aveva già qualificato l’udienza preliminare come «giudizio» e affermato la regola dell’incompatibilità.

Di cosa si tratta

Sei giudici dell’udienza preliminare di Lecce, Roma, Modena, Pinerolo e la Corte di cassazione avevano sollevato questioni analoghe: è costituzionalmente legittimo che lo stesso GUP celebri due volte l’udienza preliminare nello stesso procedimento, ad esempio dopo che il giudice dibattimentale ha annullato il decreto che dispone il giudizio o dopo che il PM ha presentato una nuova richiesta di rinvio a giudizio?

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha già esercitato la funzione di trattazione dell’udienza preliminare a svolgere nuovamente la medesima funzione nel medesimo procedimento. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettenti: GUP di Lecce, Roma, Modena, Pinerolo e Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i sei giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 335/2002. Quella pronuncia aveva già chiarito che l’udienza preliminare, trasformata in vero e proprio «giudizio» dalla legge n. 479/1999, rientra nelle previsioni dell’art. 34 c.p.p.; l’incompatibilità opera quindi già in forza di quella sentenza additiva, senza necessità di un’ulteriore pronuncia.

Il principio

Dopo la sentenza n. 335/2002, il GUP che abbia già celebrato l’udienza preliminare è incompatibile a celebrare una seconda udienza preliminare nel medesimo procedimento; la questione è già risolta sul piano normativo-costituzionale e non necessita di un ulteriore intervento della Corte.

Domande e risposte

Perché l’udienza preliminare è diventata un «giudizio»?

La legge n. 479/1999 (cd. legge Carotti) ha ampliato poteri e decisioni del GUP: ora può pronunciare sentenza di non luogo a procedere con l’effetto del giudicato, rendendo l’udienza preliminare una sede di vero e proprio apprezzamento del merito.

Cosa succede se il decreto che dispone il giudizio viene annullato?

Gli atti tornano al PM; il GUP originario è incompatibile a celebrare la nuova udienza preliminare. Il procedimento deve essere assegnato a un giudice diverso.

L’incompatibilità vale anche quando il GUP ha solo fissato l’udienza?

No: l’incompatibilità scatta quando il giudice ha effettivamente «trattato» l’udienza, esercitando poteri di valutazione del merito; non si applica per meri atti procedimentali formali privi di contenuto valutativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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