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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195/1958 nella parte in cui non prevede l’elezione di ulteriori componenti supplenti della Sezione disciplinare del CSM, così rendendo impossibile sostituire i membri incompatibili in sede di rinvio quando il loro numero supera i supplenti disponibili.

Di cosa si tratta

Un magistrato, condannato dalla Sezione disciplinare del CSM, aveva visto la propria sentenza cassata con rinvio; al momento del nuovo giudizio, otto dei nove componenti del collegio erano incompatibili (avevano già partecipato alla prima decisione), ma la legge non prevedeva supplenti sufficienti a sostituirli. La questione riguardava il diritto a essere giudicati da un giudice terzo e imparziale anche in sede disciplinare.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 4 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dalla legge n. 44/2002, nella parte in cui non consentono la sostituzione di un numero di componenti della Sezione disciplinare superiore a quelli nominati quali supplenti. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione, Sezioni unite civili.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità dell’art. 4 nella parte in cui non prevede che il CSM elegga ulteriori componenti supplenti della Sezione disciplinare, così da assicurare sempre la possibilità di formare un collegio privo di incompatibilità in sede di rinvio. La garanzia di imparzialità del giudice è un valore fondamentale anche nel procedimento disciplinare dei magistrati.

Il principio

Il principio dell’imparzialità e della terzietà del giudice, sancito dall’art. 111 Cost., opera anche nel procedimento disciplinare dei magistrati davanti al CSM: non può prevalere sull’interesse al funzionamento dell’organo la necessità di garantire un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunziato la decisione poi cassata.

Domande e risposte

La Sezione disciplinare del CSM ha natura giurisdizionale?

Sì: la Corte la qualifica come organo che esercita una funzione giurisdizionale, per cui valgono le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 Cost., inclusa la terzietà e l’imparzialità del giudicante.

Quanti componenti ha la Sezione disciplinare del CSM?

Nella composizione originaria erano previsti nove componenti effettivi e sei supplenti; la sentenza impone al CSM di eleggere un numero di supplenti sufficiente a coprire sempre le incompatibilità.

Cosa si intende per «incompatibilità» in sede di rinvio?

Un componente è incompatibile quando ha già partecipato al giudizio poi annullato dalla Cassazione: non può giudicare nuovamente lo stesso caso perché ha già espresso una valutazione sul merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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