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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 4, della legge regionale Lombarda n. 4/2002: prevedendo l’incompatibilità tra consigliere regionale e cariche locali solo per i comuni capoluogo e quelli oltre 100.000 abitanti, la legge eluse (invece di attuare) il principio fondamentale di evitare commistioni tra cariche locali e regionali.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva disciplinato con legge ordinaria i casi di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e le cariche amministrative negli enti locali. La norma impugnata prevedeva l’incompatibilità solo con le cariche di sindaco e assessore dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con più di 100.000 abitanti. Il Governo aveva contestato che questa disciplina fosse troppo permissiva rispetto al principio ricavabile dal d.lgs. 267/2000 (TUEL).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, in riferimento all’art. 122 della Costituzione, sostenendo che la norma regionale violasse il principio fondamentale dell’incompatibilità ricavabile dall’art. 65 del TUEL (d.lgs. 267/2000).

La decisione della Corte

La questione è dichiarata fondata. La Corte chiarisce che il principio fondamentale non è la regola specifica dell’art. 65 TUEL (incompatibilità assoluta con tutte le cariche comunali), ma il principio ispiratore che essa esprime: evitare le commistioni tra cariche locali e regionali. Tuttavia, la legge lombarda non attua questo principio, ma lo elude: su 1.546 comuni lombardi, l’incompatibilità finisce per riguardare soltanto quattro comuni, trasformando la regola in eccezione.

Il principio

La legge regionale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali deve rispettare il principio fondamentale ricavabile dalla legislazione statale (art. 122 Cost.), che è il divieto di commistione tra cariche locali e regionali. La Regione può declinare questo principio in modo diverso rispetto alla norma statale, ma non può rovesciarlo trasformando la regola dell’incompatibilità in una rara eccezione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 122 della Costituzione?

L’art. 122, comma 1, Cost. attribuisce alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La Corte ha chiarito che in assenza di una legge statale di principi, occorre ricavare i principi fondamentali dalla legislazione statale vigente.

Qual era il difetto della legge lombarda?

La legge lombarda, limitando l’incompatibilità ai soli comuni capoluogo e a quelli oltre 100.000 abitanti (su 1.546 comuni totali, solo 4), produceva un effetto paradossale: la quasi totalità dei sindaci e assessori lombardi rimaneva compatibile con la carica di consigliere regionale, rendendo la regola generale dell’incompatibilità una rarissima eccezione.

La Corte ha deciso anche sulle altre questioni del ricorso?

No: la sentenza ha riservato ogni decisione sulle altre questioni (disciplina del Corpo forestale regionale e limiti di distanza dagli impianti di telecomunicazione), che verranno decise separatamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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