Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 5, della legge regionale Toscana sugli impianti di radiocomunicazione: l’ordinanza di rimessione non motivava sull’incidenza della sopravvenuta riforma del Titolo V (l. cost. 3/2001) sui parametri costituzionali invocati.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva previsto sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica degli impianti di radiocomunicazione, in attuazione del d.m. 381/1998. Il Tribunale di Siena aveva dubitato che la Regione avesse il potere di fissare autonomamente tali sanzioni, diversamente dalla normativa statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (nel testo previgente alla riforma del 2001), sostenendo che la materia non rientrasse nelle competenze legislative regionali.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per un duplice difetto di motivazione: il giudice rimettente non aveva considerato le funzioni già trasferite alle Regioni in materia ambientale e sanitaria (d.P.R. 616/1977, l. 833/1978, d.lgs. 112/1998), né aveva motivato sull’incidenza della riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), entrata in vigore prima dell’ordinanza di rimessione, sui parametri costituzionali invocati.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza in modo completo, tenendo conto dell’intero quadro normativo e costituzionale vigente al momento della rimessione. Se nel frattempo i parametri costituzionali invocati sono stati modificati, il giudice deve spiegare se e come tale mutamento incida sulla questione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge regionale Toscana impugnata?
L’art. 10, comma 5, della l.r. Toscana n. 54/2000 stabiliva sanzioni amministrative per chi superava i limiti di emissione di campi elettromagnetici fissati dal decreto ministeriale 381/1998, disciplinando le relative modalità di accertamento e irrogazione.
Perché la questione era inammissibile e non infondata?
Perché l’inammissibilità dipende da vizi formali dell’ordinanza di rimessione (motivazione carente sulla rilevanza o sui parametri), mentre l’infondatezza attiene al merito. In questo caso il difetto era nella motivazione del giudice remittente.
Quali erano le competenze regionali in materia ambientale prima della riforma del 2001?
Prima della riforma del Titolo V, le Regioni avevano competenza concorrente in materia di tutela dell’ambiente e della salute, e a esse erano state trasferite importanti funzioni amministrative con il d.lgs. 112/1998. Questa competenza era già consolidata anche in giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.