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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 195, comma 4, e sull’art. 500 c.p.p., già scrutinate in precedenti pronunce. Il divieto di testimonianza de relato degli ufficiali di polizia giudiziaria e la disciplina delle contestazioni dibattimentali sono compatibili con i principi del contraddittorio nella formazione della prova introdotti dalla riforma dell’art. 111 Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Potenza dubitava che fosse legittimo vietare agli ufficiali di polizia giudiziaria di testimoniare su dichiarazioni raccolte da testimoni nelle indagini preliminari, e che le dichiarazioni usate per le contestazioni potessero essere valutate solo ai fini della credibilità del teste, anziché come prova del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza de relato della p.g.) e art. 500 c.p.p. (valore probatorio delle contestazioni), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Potenza.
La decisione della Corte
La Corte richiama l’ordinanza n. 293/2002 e le ordinanze nn. 489, 325, 473, 431, 365/2002, dichiarando manifestamente infondate entrambe le questioni. Le norme sono coerenti con il principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall’art. 111 Cost., che privilegia l’esame e il controesame dibattimentale rispetto alle dichiarazioni raccolte unilateralmente nelle indagini.
Il principio
Il sistema accusatorio italiano, riformato dalla legge cost. n. 2/1999, privilegia la formazione della prova in contraddittorio nel dibattimento: le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria nelle indagini non sono direttamente utilizzabili come prova, ma solo per la valutazione della credibilità del teste che le ha rese.
Domande e risposte
Cosa sono le dichiarazioni de relato?
Sono dichiarazioni rese da un testimone su ciò che ha sentito dire da un’altra persona. L’art. 195, c. 4, vieta agli ufficiali di p.g. di riferire in dibattimento le dichiarazioni dei testimoni escussi nelle indagini.
Come funzionano le contestazioni ex art. 500 c.p.p.?
Se un testimone in dibattimento dichiara qualcosa di difforme da quanto detto nelle indagini, il PM può contestargli quelle dichiarazioni; ma esse valgono solo per valutare quanto il testimone sia credibile, non come prova del fatto contestato.
Quando le dichiarazioni investigative entrano nel fascicolo?
Solo nelle ipotesi previste dall’art. 500, commi 4 e 5 c.p.p.: quando il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o subornazione per non confermare le dichiarazioni precedenti.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di azione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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