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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22 della legge n. 689/1981, nella parte in cui obbliga l’opponente a ricorrere al giudice del luogo di commissione della violazione anziché a quello del proprio domicilio. La regola di competenza territoriale è già stata valutata in precedenti pronunce e risulta conforme ai parametri costituzionali evocati.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Santhia` aveva sollevato la questione nell’ambito di un giudizio di opposizione a verbali del Codice della strada commessi a Roma da un residente a Santhia`. Il rimettente riteneva che obbligare il ricorrente ad adire il giudice del luogo della violazione, lontano dalla propria residenza, comprimesse il diritto di difesa e l’uguaglianza tra le parti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la competenza territoriale al giudice del luogo della violazione anziché a quello di residenza dell’opponente. Parametri: artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Santhia`.
La decisione della Corte
La Corte richiama le ordinanze n. 459/2002, n. 75 e n. 193/2003 e dichiara la questione manifestamente infondata, non essendo stati prospettati profili nuovi di incostituzionalità.
Il principio
La regola del foro della commessa violazione nelle controversie sulle sanzioni amministrative non è irragionevole né viola il diritto di difesa: il legislatore può modulare la competenza territoriale secondo criteri di ragionevolezza, senza che ciò comprometta la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.
Domande e risposte
Dove si fa opposizione a una multa stradale emessa in un altro comune?
Davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, anche se il ricorrente risiede altrove. È questa la regola sancita dall’art. 22 legge 689/1981, confermata dalla Corte costituzionale come legittima.
Perché la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa?
Perché la distanza fisica dal tribunale non impedisce in modo assoluto l’esercizio del diritto di difesa, che può svolgersi anche mediante difensore. La regola del foro della violazione ha una razionale giustificazione nella disponibilità delle prove nel luogo dell’accertamento.
Vale anche per le violazioni commesse all’estero da un residente in Italia?
No, per le violazioni commesse all’estero da residenti in Italia si applicano regole speciali; la norma in esame si riferisce alle violazioni commesse nel territorio nazionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della legge
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e di difendersi
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