Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionali le leggi di Calabria e Abruzzo che disciplinavano la prorogatio degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento: tale materia appartiene allo statuto regionale (art. 123 Cost.) e, per lo scioglimento sanzionatorio, alla legge statale (art. 126 Cost.). Le regioni non possono legiferare in via ordinaria su tale istituto.
Di cosa si tratta
Due regioni – Calabria e Abruzzo – avevano approvato leggi regionali per regolare la continuità in carica degli organi regionali (Presidente, Giunta, Consiglio) dopo la scadenza del mandato o in caso di scioglimento. Il Governo aveva impugnato quelle leggi davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che una simile disciplina non spettasse al legislatore regionale ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria n. 14/2002 (prorogatio degli organi regionali) e la legge della Regione Abruzzo n. 1/2002 (durata degli organi e indizione delle elezioni regionali), lamentando la violazione degli artt. 122, 123 e 126 della Costituzione. Il TAR non era coinvolto: si trattava di ricorso diretto del Governo ex art. 127 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge calabrese e buona parte di quella abruzzese. Il ragionamento è chiaro: la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali è materia riservata allo statuto regionale (art. 123 Cost.), non alla legge ordinaria. Per lo scioglimento sanzionatorio (art. 126, comma 1, Cost.) è invece la legge statale a dover intervenire. Rimane salva la parte della legge abruzzese relativa al mero procedimento elettorale (competenza regionale).
Il principio
La prorogatio degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento è parte integrante della forma di governo regionale e come tale va disciplinata dallo statuto regionale, in armonia con la Costituzione. Una legge regionale ordinaria non può supplire all’assenza dello statuto su questo punto; in caso di scioglimento sanzionatorio, la competenza è esclusivamente statale.
Domande e risposte
Cosa significa prorogatio?
La prorogatio è il regime in cui gli organi elettivi (Consiglio, Giunta, Presidente) continuano ad esercitare le loro funzioni dopo la scadenza naturale del mandato o dopo lo scioglimento anticipato, fino all’insediamento dei nuovi organi. Non va confusa con la proroga del mandato, che allunga la durata legale dello stesso.
Perché la legge ordinaria regionale non è sufficiente?
Perché la Corte ritiene che la disciplina della prorogatio attenga alla forma di governo regionale, materia riservata allo statuto dall’art. 123 Cost. Lo statuto è approvato con procedura rafforzata; una legge ordinaria, anche regionale, non può invadere questa riserva.
Cosa succede ora senza una disciplina?
In assenza di previsione statutaria – e fino all’adozione di nuovi statuti regionali – si applica la legislazione statale previgente in via di continuità. Per lo scioglimento sanzionatorio è comunque necessario un intervento della legge statale che ne regoli le conseguenze.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — disciplina della durata degli organi regionali e del sistema elettorale regionale
- Art. 123 della Costituzione — riserva di statuto per la forma di governo regionale
- Art. 126 della Costituzione — scioglimento del Consiglio regionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.