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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, che disciplina il termine entro cui il convenuto deve chiedere la citazione del terzo. Le questioni sono inammissibili perché i giudici rimettenti non hanno effettuato il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice, potendo risolvere il dubbio applicando i principi giurisprudenziali già consolidati.

Di cosa si tratta

Nei giudizi a quibus, il convenuto aveva chiesto lo spostamento della prima udienza per notificare la citazione al terzo (chiamata in causa), ma aveva poi omesso di effettuare la notifica nei termini. Alla prima udienza di comparizione aveva formulato una nuova richiesta di termine per la citazione, ma a quel punto il termine che avrebbe consentito la notifica nel rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. era già scaduto. I giudici rimettenti avevano sollevato questione di costituzionalità dell’art. 269, comma 2, c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La questione era sollevata in riferimento agli artt. 3 (uguaglianza, ragionevolezza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione: la disciplina dell’art. 269, comma 2, c.p.c. avrebbe impedito ingiustificatamente la chiamata del terzo in causa quando il convenuto avesse tardivamente formulato la richiesta di proroga del termine, senza possibilità di rimedi alternativi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: i giudici rimettenti avrebbero potuto risolvere il dubbio interpretativo applicando i principi già consolidati della Cassazione sulla proroga dei termini ordinatori (la proroga può essere concessa solo se chiesta prima della scadenza del termine), senza ricorrere all’incidente di costituzionalità.

Il principio

L’obbligo di interpretazione adeguatrice impone al giudice di tentare di risolvere il dubbio di costituzionalità applicando i principi giurisprudenziali già consolidati prima di sollevare questione davanti alla Corte. Se una soluzione interpretativa conforme a Costituzione è già desumibile dall’orientamento dominante della Cassazione, la mancata applicazione rende inammissibile la questione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 269 c.p.c. sulla chiamata del terzo in causa?

L’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce che se il convenuto intende chiamare un terzo in causa, deve farne istanza nella comparsa di risposta e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice fissa una nuova udienza e il convenuto deve procedere alla notifica della citazione al terzo nel rispetto del termine a comparire (normalmente 90 giorni).

Cosa succede se il convenuto non notifica la citazione al terzo nei termini?

Il convenuto decade dalla possibilità di chiamare il terzo in causa nel primo grado. Può eventualmente avanzare una nuova richiesta di citazione del terzo solo se sopravvengono circostanze nuove che lo giustifichino, ma non può recuperare il termine per negligenza nella prima notifica.

Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) include il diritto di chiamare terzi in causa?

Il diritto di difesa garantisce la possibilità di partecipare al processo e di far valere le proprie ragioni, ma non impone che ogni facoltà processuale sia esercitabile senza limiti di tempo. I termini processuali, anche quando conducono a decadenze, sono compatibili con l’art. 24 Cost. se rispettano il principio di ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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