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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Milano contro la Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle opinioni dell’on. Umberto Bossi per il vilipendio alla bandiera italiana. La questione è rinviata al contraddittorio.
Di cosa si tratta
Il deputato Umberto Bossi era stato condannato in primo grado (Tribunale di Como) per vilipendio alla bandiera italiana (art. 292 c.p.) per fatti del 25 luglio 1997 a Cabiate. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Milano contestava l’assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni di Bossi e l’esercizio parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 23 gennaio 2002, sostenendo che le espressioni contestate non fossero collegate all’esercizio di funzioni parlamentari, mancando il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
Ammissibilità del conflitto in sede di delibazione sommaria. Sussistono sia i requisiti soggettivi (Corte d’appello e Camera come poteri competenti) sia quelli oggettivi (delibera parlamentare asseritamente lesiva delle attribuzioni giurisdizionali). Ogni pronuncia definitiva è riservata al giudizio in contraddittorio.
Il principio
In sede di delibazione sommaria ex art. 37 legge n. 87/1953, la Corte si limita a verificare i requisiti di ammissibilità del conflitto senza pronunciarsi sul merito, restando impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all’ammissibilità.
Domande e risposte
Qual era il fatto contestato a Bossi?
Il 25 luglio 1997 a Cabiate, nel corso di una manifestazione della Lega Nord, Bossi aveva vilipeso la bandiera italiana. Era stato condannato in primo grado per violazione dell’art. 292 c.p.
Perché la Corte d’appello contestava la deliberazione parlamentare?
Perché le dichiarazioni erano state rese in una manifestazione pubblica, non in Parlamento, e non risultava che Bossi le avesse ripetute all’interno della Camera; mancava quindi il nesso funzionale tra opinione e attività parlamentare.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La Corte d’appello notifica ricorso e ordinanza alla Camera entro 60 giorni; poi deposita in Corte entro 20 giorni. Si apre il contraddittorio e la Corte decide nel merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.