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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta contro la Camera dei deputati in merito alla delibera con cui erano state dichiarate insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice Alfredo Montalto. Il conflitto è inammissibile perché il ricorrente ha notificato tardivamente il ricorso, non rispettando i termini processuali previsti per il conflitto di attribuzioni.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Caltanissetta, nel corso di un processo penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione a mezzo stampa ai danni del dott. Alfredo Montalto (all’epoca GIP presso il Tribunale di Palermo), aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato nel giugno 2000 che le dichiarazioni di Sgarbi fossero insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva già proposto un primo conflitto nel 2000, poi un secondo nel 2001, che è quello in esame.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto investiva l’art. 68, primo comma, della Costituzione: il Tribunale di Caltanissetta contestava che la Camera avesse esteso la copertura dell’insindacabilità a dichiarazioni rese fuori dalla sede parlamentare in danno di un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, in assenza di un nesso funzionale con l’attività parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso: il giudice rimettente, dopo la dichiarazione di ammissibilità del primo conflitto (ordinanza n. 389/2001), avrebbe dovuto trattare unitariamente le questioni e non instaurare un secondo conflitto separato. Il modo in cui il conflitto era stato introdotto e gestito — definito in dottrina “ricorso mal coltivato” — non consentiva alla Corte di procedere nel merito.
Il principio
Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato relativi all’insindacabilità parlamentare, il giudice che ha già sollevato un primo conflitto ammissibile non può instaurare un secondo conflitto separato sulla stessa delibera parlamentare. La gestione processuale del conflitto deve rispettare le regole procedurali dettate dalla legge 87/1953 e dalla giurisprudenza costituzionale.
Domande e risposte
In che contesto erano state rese le dichiarazioni di Sgarbi?
Secondo i fatti del processo, le dichiarazioni erano state diffuse a mezzo stampa e riguardavano il dr. Alfredo Montalto, GIP a Palermo. Il deputato Sgarbi aveva espresso giudizi sul magistrato che erano stati ritenuti diffamatori dal Tribunale di Caltanissetta, mentre la Camera li aveva coperti con la delibera di insindacabilità.
Cosa si intende per “ricorso mal coltivato” nel conflitto di attribuzioni?
L’espressione, usata in dottrina per commentare questa sentenza, indica il caso in cui il ricorrente abbia gestito il conflitto in modo processualmente scorretto, ad esempio instaurando un secondo procedimento separato anziché proseguire il primo, rendendo così il giudizio inammissibile per ragioni formali.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del conflitto di attribuzioni?
Il procedimento penale davanti al Tribunale di Caltanissetta proseguiva, ma il giudice restava vincolato dalla delibera parlamentare di insindacabilità, non potendo ignorarla. L’inammissibilità non equivale a conferma della delibera nel merito: significa solo che la Corte non ha giudicato nel merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.