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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, della legge regionale della Lombardia n. 25/1990, che sopprimeva talune indennità per i dipendenti delle soppresse USSL. La norma non viola l’art. 36 della Costituzione perché la riduzione dell’indennità è compensata da altri istituti retributivi nel quadro del trattamento economico complessivo.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, della legge regionale lombarda 25/1990 (che modificava la legge regionale 1/1986 sul riordino dei servizi socio-assistenziali), in un giudizio di appello promosso dall’Azienda sanitaria USSL n. 1 di Varese. La norma era accusata di sopprimere indennità dei dipendenti in modo incompatibile con il principio costituzionale della retribuzione sufficiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente) e al principio di ragionevolezza: la soppressione delle indennità avrebbe ridotto ingiustificatamente il trattamento economico dei dipendenti al di sotto del minimo costituzionalmente garantito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione: la valutazione della sufficienza e proporzionalità della retribuzione va effettuata sul trattamento economico complessivo, non sui singoli istituti retributivi. La soppressione di un’indennità non viola l’art. 36 Cost. se il trattamento globale rimane proporzionato e sufficiente, anche tenendo conto delle compensazioni introdotte contestualmente.
Il principio
Il rispetto del diritto alla retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) si verifica sul trattamento economico complessivo del lavoratore, non sulla singola voce retributiva. Il legislatore può sopprimere o modificare singoli istituti retributivi senza violare l’art. 36 Cost., a condizione che la retribuzione globale rimanga proporzionata e sufficiente.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione ai lavoratori?
L’art. 36 Cost. stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. È il fondamento costituzionale del diritto al salario minimo.
Come si valuta la sufficienza della retribuzione?
La Corte costituzionale ha costantemente ritenuto che la sufficienza della retribuzione vada valutata globalmente, tenendo conto di tutti gli istituti che compongono il trattamento economico del lavoratore (stipendio base, indennità, benefit, etc.), non della singola voce retributiva isolata.
Le regioni possono legiferare sul trattamento retributivo dei dipendenti delle aziende sanitarie regionali?
Sì, nell’ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione sanitaria e dei servizi socio-assistenziali. La legislazione regionale deve però rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale e i diritti costituzionalmente garantiti ai lavoratori, incluso l’art. 36 Cost.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione sufficiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.