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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 303 co. 1 lett. b-bis) c.p.p. in tema di proroga dei termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato per reati gravi. Il GIP di Napoli aveva già risolto la questione in via interpretativa ma l’ha sollevata per proteggersi dal possibile annullamento da parte del riesame.
Di cosa si tratta
L’art. 303 co. 1 lett. b), n. 3-bis) c.p.p. prevede, per il giudizio ordinario, una proroga semestrale dei termini di custodia per i reati più gravi (art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.). La norma censurata (lett. b-bis)) non prevede espressamente analoga proroga per il giudizio abbreviato, creando — secondo il rimettente — una disparità irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 1, lettera b-bis) c.p.p. — nella parte in cui non prevede la proroga semestrale dei termini di custodia nel giudizio abbreviato per i reati di cui all’art. 407 co. 2 lett. a) — in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il rimettente stesso aveva già adottato l’interpretazione costituzionalmente conforme (estensione della proroga al giudizio abbreviato) per altri coimputati. La questione non mirava a risolvere un dubbio di legittimità ma a proteggere la decisione dall’annullamento da parte del tribunale del riesame, scopo estraneo alla logica del giudizio incidentale.
Il principio
Il giudice non può sollevare questione di legittimità costituzionale al solo fine di proteggersi dall’eventuale annullamento in sede di riesame di una pronuncia che egli stesso ritiene costituzionalmente conforme: una tale finalità è estranea alla logica del giudizio incidentale e determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra i termini di custodia nel rito abbreviato e nel rito ordinario?
Nel giudizio ordinario, per i reati più gravi (art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.), i termini di custodia nella fase dibattimentale possono essere prorogati di ulteriori sei mesi. Nel rito abbreviato, la norma censurata non prevedeva espressamente tale proroga.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché lo stesso rimettente aveva già risolto la questione interpretando la norma in modo conforme a Costituzione. Sollevare la questione per anticipare e neutralizzare un possibile diverso orientamento del giudice di appello è un uso improprio dello strumento.
Cosa si intende per interpretazione conforme a Costituzione?
Il giudice, prima di sollevare una questione di legittimità, è tenuto a verificare se esista un’interpretazione della norma che la renda compatibile con la Costituzione. Solo se ciò non è possibile può adire la Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.