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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle opinioni dell’on. Filippo Mancuso. La questione è rinviata al giudizio in contraddittorio.

Di cosa si tratta

Il GIP presso il Tribunale di Roma procedeva nei confronti del deputato Filippo Mancuso per dichiarazioni rese in un’intervista radiofonica contro il magistrato Giancarlo Caselli (accuse di essere «criminali vestiti da giudici»). La Camera dei deputati aveva votato che tali dichiarazioni fossero opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma (GIP) ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2001, sostenendo che le dichiarazioni del deputato Mancuso — rese in un’intervista radiofonica — non presentassero il nesso funzionale con l’esercizio parlamentare richiesto dalla giurisprudenza della Corte affinché operi l’art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

Ammissibilità del conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, riservando ogni decisione definitiva al contraddittorio. Sussistono i requisiti soggettivi (GIP e Camera come poteri competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà) e oggettivi (delibera parlamentare asseritamente lesiva delle attribuzioni giurisdizionali). La pronuncia definitiva sul merito avverrà in separata sede.

Il principio

In sede di delibazione sommaria ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953, la Corte verifica la sola sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, senza contraddittorio tra le parti, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione — compresa quella sulla definitiva ammissibilità — da adottarsi nel giudizio a contraddittorio integro.

Domande e risposte

Cosa sono i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione?

Il requisito soggettivo richiede che i soggetti in conflitto siano poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà. Quello oggettivo richiede che esista una concreta contesa su una competenza costituzionalmente garantita.

Qual è il nesso funzionale nell’art. 68 Cost.?

Secondo la giurisprudenza della Corte, le opinioni del parlamentare sono insindacabili solo se collegate all’esercizio della funzione parlamentare: non basta che il parlamentare abbia espresso un’opinione politica; occorre un rapporto diretto con un atto compiuto in Parlamento.

Come si sviluppa il procedimento dopo l’ammissibilità?

La cancelleria notifica l’ordinanza al ricorrente; il ricorrente notifica a sua volta ricorso e ordinanza alla Camera entro 60 giorni; poi deposita in Corte entro 20 giorni dalla notifica per proseguire il giudizio in contraddittorio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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