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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle opinioni dell’on. Filippo Mancuso. La questione è rinviata al giudizio in contraddittorio.
Di cosa si tratta
Il GIP presso il Tribunale di Roma procedeva nei confronti del deputato Filippo Mancuso per dichiarazioni rese in un’intervista radiofonica contro il magistrato Giancarlo Caselli (accuse di essere «criminali vestiti da giudici»). La Camera dei deputati aveva votato che tali dichiarazioni fossero opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma (GIP) ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2001, sostenendo che le dichiarazioni del deputato Mancuso — rese in un’intervista radiofonica — non presentassero il nesso funzionale con l’esercizio parlamentare richiesto dalla giurisprudenza della Corte affinché operi l’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
Ammissibilità del conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, riservando ogni decisione definitiva al contraddittorio. Sussistono i requisiti soggettivi (GIP e Camera come poteri competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà) e oggettivi (delibera parlamentare asseritamente lesiva delle attribuzioni giurisdizionali). La pronuncia definitiva sul merito avverrà in separata sede.
Il principio
In sede di delibazione sommaria ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953, la Corte verifica la sola sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, senza contraddittorio tra le parti, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione — compresa quella sulla definitiva ammissibilità — da adottarsi nel giudizio a contraddittorio integro.
Domande e risposte
Cosa sono i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione?
Il requisito soggettivo richiede che i soggetti in conflitto siano poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà. Quello oggettivo richiede che esista una concreta contesa su una competenza costituzionalmente garantita.
Qual è il nesso funzionale nell’art. 68 Cost.?
Secondo la giurisprudenza della Corte, le opinioni del parlamentare sono insindacabili solo se collegate all’esercizio della funzione parlamentare: non basta che il parlamentare abbia espresso un’opinione politica; occorre un rapporto diretto con un atto compiuto in Parlamento.
Come si sviluppa il procedimento dopo l’ammissibilità?
La cancelleria notifica l’ordinanza al ricorrente; il ricorrente notifica a sua volta ricorso e ordinanza alla Camera entro 60 giorni; poi deposita in Corte entro 20 giorni dalla notifica per proseguire il giudizio in contraddittorio.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.